(massima n. 1)
In tema di annullabilitą della transazione, l'ipotesi di annullabilitą per cosa giudicata di cui all'art. 1974 cod. civ. trova applicazione tanto nella transazione generale che in quella speciale, con prioritą rispetto all'ipotesi di annullabilitą per scoperta di documenti di cui all'art. 1975 cod. civ.