(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)
607 Il primo comma dell'articolo 690 e il primo comma dell'articolo 695 del progetto del 1936, trovano una nuova formulazione dell'articolo 709 del mio progetto, che vuole fissare limiti certi di tempo al diritto di ritenzione spettante al creditore anticretico e vuole meglio regolare la durata massima del contratto di anticresi.
Il primo comma dell'articolo 690 dispone che il debitore non può rientrare nel godimento dell'immobile dato in anticresi prima che abbia soddisfatto interamente il debito; ma, per quanto riproduca un principio in atto vigente (articolo 1893 cod. civ.), esso, senza un collegamento logico con il secondo periodo del successivo articolo 691, non lascerebbe intendere che il creditore anticretico ha diritto di ritenere l'immobile anche dopo la scadenza dell'anticresi qualora il debitore non abbia ancora corrisposto tutto il dovuto. Mi è sembrato perciò necessario riunire in un'unica enunciativa le due parti citate degli articoli 690 e 691; e così, dando una sostanziale preferenza all'addizione di quest'ultimo, ho formulato nell'articolo 709 del mio progetto la regola secondo cui non l'anticresi dura finché il creditore non sia stato interamente soddisfatto del suo credito. E' intuitivo che nemmeno questa protrazione legale della durata della ritenzione può eccedere il tempo massimo per cui può convenirsi l'anticresi; la proroga stessa vale, pertanto, nelle sole ipotesi in cui la anticresi dovrebbe cessare prima che si compia il termine massimo legale.
Detto termine, necessario per evitare che troppo a lungo il fondo sia sottratto alla libera commerciabilità e ai miglioramenti di cui può aver bisogno, era stato fissato dalla Commissione reale in 15 anni; ma l'ho ridotta a 10 anni per un più rigido apprezzamento delle stesse esigenze che hanno consigliato alla Commissione stessa di vincolare la libertà di determinazione delle parti circa la durata dell'anticresi.
Non ho creduto di dover prevedere espressamente la possibilità, da parte del debitore, di pagare prima della scadenza. Mentre infatti è ovvio che l'anticresi si estingue anche prima della scadenza del termine, se il creditore mediante i frutti dell'immobile si è soddisfatto, oltreché degli interessi, dell'intero capitale, è del pari evidente che il debitore non può sempre pagare anticipatamente, in quanto secondo i principi generali il pagamento anticipato è ammesso solo quando il termine sia stato stabilito nell'esclusivo interesse del debitore. Ciò, del resto, è confermato per implicito dalla disposizione della seconda parte dell'articolo 711, la quale, permettendo il pagamento anticipato quando vi sia il patto di compensazione dei frutti con gli interessi, evidentemente lo esclude in ogni altro caso che non consenta l'estinzione del debito prima del termine, secondo le regole generali.
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
771 Pure la posizione del creditore doveva essere considerata secondo equità. Il rapporto di anticresi è rapporto accessorio di garanzia, che, se genera un diritto nel creditore, gli dà altresì il dovere di coltivare il fondo e di assumersi altre cure. Egli può rinunciare al diritto di garanzia (
art. 1961 del c.c., terzo comma); caduto il diritto cadono i doveri connessi, salvo patto contrario. In applicazione di una regola generale, si è stabilita l'indivisibilità della garanzia (
art. 1962 del c.c., primo comma), così come si è disposto per il contratto di pegno (
art. 2799 del c.c.). Infine si è riprodotto per l'anticresi, come per ogni altra garanzia avente per oggetto una cosa, il divieto del patto commissorio (
art. 1963 del c.c.). Qui, come per il pegno e per l'ipoteca (
art. 2744 del c.c.), si è colpito il patto anche se intervenuto posteriormente alla conclusione del contratto. Buona parte della dottrina era per la validità del patto posteriore; ma non si è creduto di seguirla. Il debitore è sempre in uno stato di soggezione, prima e dopo. Le angustie anteriori al contratto deprimono la sua libertà di volere; ma dopo aver ottenuto il credito egli dove provvedere alla sua estinzione, e, se gli è impossibile o difficile l'adempiere, vede profilarsi lo spettro della esecuzione forzata, che gli deprime ugualmente la libertà di determinazione.