(massima n. 2)
Poiché il contratto di anticresi è soggetto a trascrizione, gli atti di trasferimento del bene dato in garanzia sono inefficaci nei confronti del creditore anticretico solo se quel contratto sia stato trascritto anteriormente alla trascrizione dell'atto di trasferimento dello stesso bene a terzi. Qualora siffatta situazione non si verifichi, il creditore anticretico, tuttavia, ha nei riguardi dell'acquirente del bene diritto ad un'indennità per le migliorie apportatevi, ai sensi dell'art. 1150 c.c., applicabile alle più diverse situazioni giuridiche, ed avente la funzione specifica di evitare un ingiustificato arricchimento.