(massima n. 3)
La cessazione dell'anticresi, per scadenza del termine convenzionale, o per decorso del periodo massimo di dieci anni, previsto dall'art. 1962 secondo comma c.c., comporta che il protrarsi del godimento dell'immobile, da parte del creditore anticretico, configura occupazione senza titolo, con il conseguente obbligo di corresponsione di un indennizzo, ove le parti, con lo stesso contratto di anticresi o con patto successivo, non abbiano previsto quel godimento in forza di locazione od altro analogo rapporto obbligatorio.