Nel caso esaminato dalla Cassazione, la Corte d’appello di Caltanissetta aveva riformato la sentenza con cui il Tribunale di Gela aveva accolto la domanda di rivalsa che era stata proposta dall’assicurazione nei confronti di un soggetto, in relazione ad un sinistro stradale.
Secondo la Corte d’appello, in particolare, il soggetto contro cui aveva agito l’assicurazione non era il soggetto “assicurato”, di cui all’art. 18 della legge n. 990 del 1969, dal momento che egli era soltanto il soggetto che aveva stipulato il contratto di responsabilità civile.
Di conseguenza, secondo la Corte d’appello, l’assicurazione avrebbe dovuto esercitare l’azione di rivalsa nei confronti del proprietario del veicolo coinvolto nel sinistro e non nei confronti di colui che, pur avendo stipulato il contratto di assicurazione, non era né proprietario, né conducente del veicolo in questione.
Ritenendo la decisione ingiusta, la compagnia assicuratrice aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.
Secondo la ricorrente, in particolare, l’azione di rivalsa ha natura contrattuale, con la conseguenza che la stessa deve essere esercitata nei confronti di chi ha stipulato il contratto assicurativo.
La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter dar ragione alla ricorrente, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.
Osservava la Cassazione, infatti, che il soggetto “assicurato” è colui che “gode della copertura assicurativa, essendo responsabile del sinistro, e nei cui confronti pertanto è proponibile la rivalsa”, con la conseguenza che, nel caso in cui la polizza assicurativa sia stata stipulata da un soggetto diverso dal responsabile del sinistro (in quanto né proprietario del veicolo né conducente dello stesso), deve ritenersi che quest’ultimo abbia stipulato il contratto “per conto altrui o per conto di chi spetta”.
Pertanto, secondo la Cassazione, nel caso di specie, doveva applicarsi l’art. 18 della legge n. 990 del 1969, che “riconosce il diritto della compagnia assicuratrice al regresso nei confronti di chi è responsabile del sinistro”.
Precisava la Cassazione, sul punto, che “nel caso di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, pertanto, la qualità di "assicurato" può essere rivestita soltanto dalle persone la cui responsabilità civile potrebbe sorgere per effetto della circolazione del mezzo: e quindi il conducente, il proprietario o le altre persone indicate dall’art. 2054 c.c., comma 3”.
Al contrario, colui che si limita a sottoscrivere il contratto di assicurazione della responsabilità civile, senza essere proprietario del mezzo, “avrà stipulato un’assicurazione per conto altrui se non prevede di condurre giammai il mezzo assicurato ed un’assicurazione per conto di chi spetta se preveda di guidarlo alternandosi con altri conducenti”.
In entrambi i casi, comunque, secondo la Cassazione, se al momento del sinistro l’auto era condotta da persona diversa dal contraente, quest’ultimo non assume nessuna responsabilità civile nei confronti del danneggiato e, non essendo responsabile, non può nemmeno assumere la qualità di “assicurato” ai sensi dell’art. 1904 c.c. e non può trovarsi esposto all’eventuale azione di regresso da parte dell’assicurazione.
Ciò considerato, poiché, nel caso di specie, l’assicurazione aveva agito in regresso nei confronti del contraente e non dell’assicurato, la Cassazione rigettava il ricorso proposto dalla compagnia assicurativa, confermando integralmente la sentenza resa dalla Corte d’appello.