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Articolo 1842 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Nozione

Dispositivo dell'art. 1842 Codice Civile

(1)L'apertura di credito bancario è il contratto col quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte una somma di danaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato(2).

Note

(1) Si tratta di un contratto consensuale, ad effetti obbligatori ed a forma libera (1376 c.c.), chiamato anche fido o castelletto. La funzione svolta è analoga alla funzione svolta dal mutuo (1813 c.c.), ciò che ha posto il problema del suo esatto inquadramento. La distinzione tra le fattispecie sta nel fatto che nel mutuo il mutuatario diventa immediatamente proprietario del denaro, nel'apertura di credito solo dal momento in cui l'accreditato ne dispone.
(2) Il contratto in esame è, di regola, oneroso ed il compenso può consistere negli interessi che maturano, in percentuale, sulla somma, ovvero in una provvigione fissa stabilita alla stipula.

Ratio Legis

La funzione che il contratto in esame persegue è quella di attribuire ad un soggetto il diritto di disporre di una somma di denaro che potrà usare quando ne avrà necessità. A sua volta, la banca soddisfa il proprio interesse economico a ricevere un corrispettivo dal fido.

Spiegazione dell'art. 1842 Codice Civile

Nozione dell’apertura di credito bancario

Il libro delle obbligazioni concepisce l'apertura di credito esclusivamente come un'operazione di banca in quanto l'accreditante non pule essere che una banca. Dalla nozione così fissata vengono eliminate molte e gravi questioni dibattute nel passato in ordine a questo istituto ed in particolare in ordine alla sua distinzione dal conto corrente (si veda nelle spiegazioni degli articoli precedenti quanto detto a proposito della teoria del conto corrente). L'attuale nozione corrisponde sostanzialmente a quella adottata, nel progetto D'Amelio del Codice di Commercio, all'art. 374, e ripetuta nel progetto ministeriale del Codice di Commercio 1940 all'art. 436.

Con assoluta evidenza ne emerge che il legislatore l’ha scartata come inadeguata ed erronea, la concezione del contratto preliminare di mutuo, e lo ha costruito come rapporto di natura prettamente consensuale, per il quale di fronte all'obbligo della Banca c’è la facoltà di utilizzazione del cliente. Con la determinazione dell'obbligo della banca di tenere a disposizione dell'accreditato la somma per il periodo di tempo stabilito per un periodo indeterminato, viene identificato lo scopo del contratto e la sua funzione economica: l'accreditamento della somma in sè e per sè indipendentemente dai prelevamenti. L'esplicito obbligo fatto alla banca di tenere a disposizione dell'altra parte una somma di denaro e non significa bensì che essa sia materialmente tenuta ad accantonare la somma promessa, o, in altri termini, a procedere ad una provvista specificata. Significa solo che l'obbligo della banca verte sul promettere il credito e di permetterne il prelevamento a piacimento del cliente entro il termine fissato, o a termine indeterminato, con i mezzi e secondo le condizioni particolari pattuite.

Per quanto niente sia detto, a differenza del progetto in merito all'onerosità del contratto, riteniamo che l'onerosità sia normale e risulti, oltre che dalle possibili clausole di stile insite normalmente in esso, anche da un ormai diffuso e generale use bancario, per il quale, ove pure non esplicitamente stipulata, e dovuta dal cliente alla banca la provvigione in ogni caso, oltre agli eventuali interessi, salvo si intende la possibilità di esplicito patto contrario.

Escluso così ormai che per l’apertura di credito si possa ancora parlare di un contratto innominato, si ha la perfetta corrispondenza tra la nozione data dal legislatore e quella fissata dalla dottrina. Occorre ancora dire che per quanto nella nozione non sia fatto cenno alcuno al cosiddetto tipo dell’apertura di credito semplice, completate però da quelle specifiche e particolari stabilite a proposito della vendita nell’ art. 1530 del c.c..

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1842 Codice Civile

Cass. civ. n. 23068/2022

L'anticipazione di cassa è assimilabile all'apertura di credito ex art. 1842 c.c., il che esclude che le singole rimesse individuino altrettante obbligazioni cui corrispondano diritti di credito pignorabili e, come tali, assegnabili; di contro, il pignoramento e l'assegnazione devono attingere il saldo positivo dell'anticipazione, stante l'unitarietà del rapporto, che non permette di scindere per utilità creditorie distinte i prelievi, le rimesse e i diritti di erogazione, corrispondenti, questi ultimi ad affidamenti.

Cass. civ. n. 9141/2020

In tema di apertura di credito in conto corrente, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l'eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio.

Cass. civ. n. 21646/2018

In tema di conto corrente bancario, l'assenza di rimesse solutorie eseguite dal correntista non esclude l'interesse di questi all'accertamento giudiziale, prima della chiusura del conto, della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con ripetizione delle somme illecitamente riscosse dalla banca, atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto.

Cass. civ. n. 18144/2018

Nel contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, ove il cliente agisca nei confronti della banca per la ripetizione d'importi relativi ad interessi non dovuti, è necessario distinguere i versamenti ripristinatori della provvista, operati nel limite dell'affidamento concesso al cliente, da quelli solutori, ovvero effettuati oltre tale limite ai fini della decorrenza della prescrizione decennale dell'azione rispettivamente dalla estinzione del conto o dai singoli versamenti. Ai fini della valida proposizione dell'eccezione non è necessario che la banca indichi specificamente le rimesse prescritte, né il relativo "dies a quo", emergendo la natura ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti dagli estratti-conto, della cui produzione in giudizio è onerato il cliente, sicché la prova degli elementi utili ai fini dell'applicazione della prescrizione è nella disponibilità del giudice che deve decidere la questione.

Cass. civ. n. 20933/2017

Quando l'avvenuta stipulazione del contratto di apertura di credito non sia in contestazione, la natura ripristinatoria delle rimesse è presunta: spetta, dunque, alla banca che eccepisce la prescrizione di allegare e di provare quali sono le rimesse che hanno invece avuto natura solutoria; con la conseguenza che, a fronte della formulazione generica dell'eccezione, indistintamente riferita a tutti i versamenti intervenuti sul conto in data anteriore al decennio decorre a ritroso dalla data di proposizione della domanda, il giudice non può supplire all'omesso assolvimento di tali oneri, individuando d'ufficio i versamenti solutori.

Cass. civ. n. 2226/2017

Il conto corrente di corrispondenza costituisce un negozio giuridico atipico dominato dalle regole del mandato, in quanto la banca assume l'incarico di compiere pagamenti o riscossioni di somme per conto del cliente e secondo le sue istruzioni, potendo altresì mettere a sua disposizione anche delle somme. In tale ultima ipotesi, la disponibilità del conto viene costituita dalla banca o in virtù di un obbligo preventivamente assunto (apertura di credito) o per una sua autonoma decisione (concessione temporanea di credito), astrattamente ascrivibile anche a mera tolleranza, dalla quale, però, non può farsi discendere l'obbligo della stessa di provvedere per il futuro ad ulteriori anticipazioni, neppure nel caso in cui la disponibilità accordata al cliente consegua allo sconto di effetti cambiari o (come nella specie) di assegni postdatati, trattandosi di un comportamento non idoneo, di per sé, ad evidenziare univocamente la volontà di addivenire per “facta concludentia” ad una modificazione delle condizioni originariamente concordate, né la violazione dell’obbligo di buona fede.

Cass. civ. n. 10941/2016

Il principio di cui all'art. 1194 c.c., secondo cui ogni pagamento deve essere imputato prima agli interessi e poi al capitale salvo un diverso accordo con il creditore, postula che il credito sia liquido ed esigibile, atteso che solo questo, per sua natura, produce interessi ex art. 1282 c.c., sicché è inapplicabile al rapporto di conto corrente bancario, nella cui struttura unitaria le operazioni di prelievo e versamento non integrano distinti ed autonomi rapporti di debito e credito reciproci tra banca e cliente, per i quali, nel corso dello svolgimento del rapporto, si possa configurare un credito della banca rispetto a cui il pagamento del cliente debba essere imputato agli interessi. Il suddetto principio è, tuttavia, utilizzabile se al conto acceda un'apertura di credito, ex art. 1842 c.c., ove il correntista abbia effettuato versamenti o su conto cd. scoperto, destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento, o su conto in passivo a cui non acceda l'apertura di credito.

Cass. civ. n. 18182/2004

Nel contratto di apertura di credito bancario, la semplice annotazione in conto corrente della somma messa a disposizione del cliente non concretizza l'ipotesi della tradizione simbolica, idonea e sufficiente a realizzare l'estremo della consegna, e il vero rapporto obbligatorio, in ragione del quale l'accreditante può dirsi creditore dell'accreditato, sorge soltanto nel momento ed a causa del prelievo della somma messa a disposizione.

Cass. civ. n. 17543/2003

Il contratto di apertura di credito non si sottrae al regime dettato dall'art. 2704 c.c., con riguardo all'opponibilità della data della relativa scrittura privata, nel caso in cui debba essere fatto valere nei confronti del terzo: tale è, nella revocatoria fallimentare, il curatore, che agisce per conto della massa.

Cass. civ. n. 1225/2000

Mentre con il contratto di apertura di credito bancario, ai sensi degli artt. 1842 e 1852 c.c., la banca si obbliga a tenere una somma di danaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato a disposizione del cliente, il quale ha diritto di disporre della stessa in più volte, secondo le forme di uso se non è stato convenuto altrimenti (come previsto dall'art. 1843 c.c. cit.) ovvero in qualsiasi momento e quindi anche immediatamente dopo l'apertura del credito; invece il mutuo è un contratto reale con il quale una parte consegna all'altra, che si obbliga a restituirla, una determinata quantità di danaro odi altre cose fungibili. L'interpretazione dell'atto negoziale per l'inquadramento nell'una o nell'altra figura contrattuale è rimessa alla valutazione del giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione.

Cass. civ. n. 8160/1999

L'esistenza di un contratto di apertura di credito bancario, che, solo, può giustificare la non immediata esigibilità, da parte della banca, del saldo passivo di un conto corrente, non può essere ricavata, per facta concludentia, dalla mera tolleranza di una situazione di scoperto, come i precedenti pagamenti di assegni, che sono da considerare, in via di principio, alla stregua di concessioni discrezionalmente accordate caso per caso. (Nella fattispecie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito, che, nel rigettare la domanda di un correntista di risarcimento del danno conseguente all'omesso pagamento di un assegno bancario da lui emesso per carenza di provvista, avevano escluso la configurabilità, prospettata dallo stesso correntista, di una intervenuta novazione della originaria convenzione di massimo scoperto, con elevazione dello stesso; desumibile dalla circostanza che la banca aveva onorato alcuni assegni emessi in assenza di provvista).

Cass. civ. n. 3487/1998

Il fatto che una banca abbia talvolta consentito il superamento del limite del fido, in relazione ad importi accreditati ma non ancora effettivamente incassati ed acquisiti, di per sé non integra una manifestazione di volontà idonea a sostituire le clausole pattuite fra le parti, con difformi «clausole d'uso», ben potendo costituire espressione di tolleranza ed esplicazione di una facoltà discrezionale di volta in volta esercitata dalla banca secondo le circostanze del caso concreto.

Cass. civ. n. 7388/1997

In tema di contratto di apertura di credito documentario, (nella specie, per compravendita internazionale di autovetture con pagamento del prezzo, contro documenti, a mezzo banca), l'attività di controllo della corrispondenza dei documenti alle condizioni del credito stesso, svolta dalla banca mandataria, non deve avvenire secondo un rigido formalismo, bensì secondo il criterio della ragionevolezza, idoneo a contemperare le esigenze oggettive del commercio con la realizzazione degli interessi sia del compratore (alla consegna della merce), sia del venditore (al pagamento del prezzo).

Cass. civ. n. 4473/1997

Nel caso in cui, tra i diversi rapporti intrecciati dal cliente con la banca, vi sia anche un negozio di apertura di credito, in forza del quale la banca si è obbligata a tenere a disposizione del correntista una somma di cui egli può disporre entro i limiti dell'affidamento concessogli, le eventuali successive rimesse che affluiscono sul medesimo conto, con corrispondente riduzione del saldo passivo, possono anche costituire null'altro che atti ripristinatori della provvista a disposizione dell'accreditato, in alternanza con gli atti di utilizzazione della provvista medesima, connatuti alla dinamica stessa dell'accreditamento. Nel caso in cui, invece, non vi sia una vera e propria apertura di credito (perché mai concessa o perché successivamente revocata), gli accreditamenti sul conto, da cui consegue la riduzione o l'elisione del saldo negativo per il cliente, hanno natura solutoria e, come tali, sono revocabili in ipotesi di fallimento dell'imprenditore. 

Cass. civ. n. 10848/1996

Nell'ipotesi in cui sussista e sia in corso un'apertura di credito regolata in conto corrente ed il relativo limite di fido non sia stato superato, non può individuarsi alcun obbligo restitutorio attuale da parte del correntista, il quale, secondo le facoltà consentite dal singolo contratto, ha la possibilità di reintegrare la provvista per poterne ulteriormente disporre. Invece, in tutti gli altri casi in cui o venga superato il limite di fido (e, quindi, si esca dall'operatività di quel contratto), ovvero non sussista un rapporto derivante da apertura di credito, per cui l'anticipazione eseguita dalla banca implichi un obbligo di restituzione, il versamento in conto ha funzione solutoria ed assume la veste di «pagamento» rilevante ai fini della revocatoria fallimentare. Una volta proposta tale ultima azione, l'attore può limitarsi a sostenere che tali versamenti, intesi come fatti solutori, avvennero per il rimborso di somme anticipate dalla banca in conto corrente, mentre costituisce onere della banca provare la sussistenza dell'apertura di credito ed il suo limite.

Cass. civ. n. 3842/1996

In tema di contratti bancari, perché vi sia apertura di credito in conto corrente, non rileva il mero fatto della situazione di scoperto di conto, con una pluralità di adempimenti agli ordini trasmessi, bensì la pattuizione — generalmente formale, ma pur sempre realizzabile per facta concludentia — di un obbligo della banca di eseguire operazioni di credito bancario passive. Poiché tale obbligo può emergere dallo stesso contegno della banca nella gestione del conto, ne discende che la predeterminazione del limite massimo della somma accreditabile non costituisce elemento essenziale della causa del contratto di apertura del credito in conto corrente.

Cass. civ. n. 866/1994

Mentre l'apertura di credito regolata su conto corrente bancario amplia la disponibilità del correntista, il quale può immediatamente disporre del fido, ciò non si verifica nell'apertura di credito «per sconto titoli non accettati», dal momento che con questa la banca si impegna solamente ad accettare per lo sconto, entro l'ammontare dell'apertura, i titoli che l'affidatario le presenterà. Ne consegue che colui a cui favore è concessa l'apertura «per sconto titoli» non può disporre immediatamente di alcuna somma, ma potrà solo, in futuro, disporre delle singole somme che gli verranno effettivamente accreditate e la disponibilità troverà la sua fonte non nella apertura di credito, ma nei singoli negozi di sconto in concreto realizzati, senza che possa considerarsi incidente sull'ammontare del conto la intera apertura di credito sulla cui base siano stati realizzati singoli negozi di sconto.

Cass. civ. n. 6584/1981

Nell'apertura di credito bancario, l'obbligo dell'accreditato di restituire le somme messegli a disposizione non sorge con la stipulazione del relativo contratto, ma bensì nel momento ed a causa del prelievo delle stesse. Pertanto, con riguardo ad una apertura di credito in conto-corrente in favore di una società, la responsabilità illimitata dell'unico azionista per le obbligazioni sociali, secondo la previsione dell'art. 2362 c.c., opera per le utilizzazioni della provvista che siano intervenute dalla data del verificarsi della concentrazione delle azioni nelle sue mani fino alla data della cessazione della concentrazione medesima.

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