(massima n. 1)
In tema di contratto bancario per il servizio delle cassette di sicurezza, nel caso di sottrazione dei beni custoditi nella cassetta di sicurezza a seguito di furto - il quale non integra il caso fortuito, in quanto č evento prevedibile, in considerazione della natura della prestazione dedotta in contratto - grava sulla banca, ai sensi dell'art. 1218 c.c., l'onere di dimostrare che l'inadempimento dell'obbligazione di custodia č ascrivibile ad impossibilitą della prestazione ad essa non imputabile (per avere tempestivamente predisposto impianti rispondenti alle pił recenti prescrizioni in tema di sicurezza raccomandate nel settore), non essendo sufficiente, ad escludere la colpa, la prova generica della sua diligenza, dal momento che tale disposizione generale, che regola l'inadempimento delle obbligazioni contrattuali, si applica anche in presenza di una clausola limitativa della responsabilitą della banca, da ricondurre all'art. 1229 c.c. e che riguardi l'ammontare del debito risarcitorio, non l'oggetto del contratto.