(massima n. 1)
In tema di responsabilità della banca verso l'utente nell'esercizio del servizio delle cassette di sicurezza, il parametro di valutazione di detta responsabilità, individuato dall'art. 1839 c.c. nella idoneità dei locali ed integrità della cassetta, salvo il caso fortuito, deve necessariamente raccordarsi con quanto previsto in tema di clausole di esonero dalla responsabilità dall'art. 1229 c.c., secondo cui è nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave, nonché con il principio di cui all'art. 1176, secondo comma, c.c., il quale stabilisce che, per le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata; ne consegue che, dovendo l'esercizio dell'attività bancaria (per la sua natura derivante dal modo in cui l'attività è “autorizzata” e “riservata” agli istituti di credito e disciplinata dal legislatore) ispirarsi al criterio di alta diligenza professionale di cui all'art. 1176, secondo comma, c.c., è configurabile la colpa grave, e la conseguente responsabilità della banca, in caso di inadempimento derivante dall'omessa o insufficiente predisposizione delle cautele e delle misure atte a prevenire i furti dei beni custoditi nelle cassette.