Se la rendita è costituita a favore di più persone(1), la parte spettante al creditore premorto si accresce a favore degli altri, salvo patto contrario [773](2).
Note
(1)
Si tratta della rendita congiuntiva, soggetta alla disciplina della solidarietà (1873, 1292 c.c.).
(2)
Di regola, quindi, la prestazione cui ha diritto uno dei beneficiari si trasferisce, alla sua morte, agli altri in parti uguali. Le parti, però, possono convenire che nascano più rapporti di rendita indipendenti tra loro.