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Articolo 1876 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Rendita costituita su persone gią defunte

Dispositivo dell'art. 1876 Codice Civile

Il contratto è nullo, se la rendita è costituita per la durata della vita di persona che, al tempo del contratto, aveva già cessato di vivere [1325, n. 2, 1418](1).

Note

(1) Attesa la formulazione della norma, essa sembra riferirsi solo al caso in cui la persona sia già morta alla conclusione del contratto. Tuttavia, considerata la ratio legis, deve ritenersi che essa si applichi anche se la morte giunge quando il contratto produce i propri effetti, se tale momento non coincide con quello della conclusione, ad esempio perché vi è una condizione sospensiva (1353 c.c.).

Ratio Legis

La nullità (1418 c.c.) è prevista poichè quanto contemplato dalla norma è un'ipotesi di mancanza dell'alea, che costituisce un elemento essenziale del contratto in esame (1469 c.c.).

Spiegazione dell'art. 1876 Codice Civile

Esegesi della norma
La disposizione non ha bisogno di essere illustrata, essendo una logica conseguenza del carattere aleatorio del contratto di vitalizio.
Non è stata mantenuta l'innovazione che, sulle traccie del codice napoleonico (art. 1975), era stata introdotta nel progetto italo-francese delle obbligazioni e dei contratti e nel progetto del IV libro (art. 603) nel senso dell' esclusione di ogni effetto riguardo alla costituzione di rendita a titolo oneroso, se la persona sulla cui vita fu costituita la rendita fosse al tempo del contratto già colpita dalla malattia di cui morì entro i venti giorni E ciò a causa dell'evidente arbitrarietà di una disposizione in tal senso, già respinta per lo stesso motivo in sede di redazione del codice del 1865

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

576 Nel caso in cui la rendita fosse stata costruita sopra la vita di una persona che al tempo del contratto era defunta, l'articolo 1795 cod. civ. dispone che il vitalizio non produce alcun effetto; analoga previsione è contenuta nell'articolo 602 del progetto del 1936.
La formulazione suddetta lascia, però, integra la questione se, venuto meno il vitalizio, sia senz'altro da escludere l'esistenza di altro contratto.
L'interpretazione corrente dell'articolo 1795 considera possibile, ricercando la volontà delle parti, riconoscere al rapporto che appare vitalizio, altra figurazione corrispondente al carattere concreto che esso rappresenta: ho voluto tener conto di questa interpretazione quando ho dichiarato che non si ha contratto di rendita vitalizia nella fattispecie considerata dalla norma, invece di affermare che nella ipotesi medesima il contratto di vitalizio non produce alcun effetto (articolo 672).
577 Mi sono poi astenuto dal riportare l'articolo 603 del progetto del 1936 che stabilisce l'inefficacia del contratto allorché la morte del creditore della rendita sia avvenuta entro 20 giorni dal contratto per una malattia già esistente al tempo della sua conclusione.
La norma proposta deriva dall'articolo 1975 del Codice Napoleone ed era stata abbandonata dal codice del 1865, suscitando ampi consensi da parte degli scrittori. Essa infatti offre l'adito a controversie assai complesse, specie per la difficoltà dell'accertamento del nesso di causalità tra la morte e la malattia.

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