(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)
576 Nel caso in cui la rendita fosse stata costruita sopra la vita di una persona che al tempo del contratto era defunta, l'articolo 1795 cod. civ. dispone che il vitalizio non produce alcun effetto; analoga previsione è contenuta nell'articolo 602 del progetto del 1936.
La formulazione suddetta lascia, però, integra la questione se, venuto meno il vitalizio, sia senz'altro da escludere l'esistenza di altro contratto.
L'interpretazione corrente dell'articolo 1795 considera possibile, ricercando la volontà delle parti, riconoscere al rapporto che appare vitalizio, altra figurazione corrispondente al carattere concreto che esso rappresenta: ho voluto tener conto di questa interpretazione quando ho dichiarato che non si ha contratto di rendita vitalizia nella fattispecie considerata dalla norma, invece di affermare che nella ipotesi medesima il contratto di vitalizio non produce alcun effetto (articolo 672).
577 Mi sono poi astenuto dal riportare l'articolo 603 del progetto del 1936 che stabilisce l'inefficacia del contratto allorché la morte del creditore della rendita sia avvenuta entro 20 giorni dal contratto per una malattia già esistente al tempo della sua conclusione.
La norma proposta deriva dall'articolo 1975 del Codice Napoleone ed era stata abbandonata dal codice del 1865, suscitando ampi consensi da parte degli scrittori. Essa infatti offre l'adito a controversie assai complesse, specie per la difficoltà dell'accertamento del nesso di causalità tra la morte e la malattia.