(massima n. 1)
Nel trasporto di merci concordato dal mittente con un unico vettore, il quale si avvalga per l'esecuzione del contratto di un altro vettore con il quale stipuli un contratto di subtrasporto (ipotesi diversa da quella del trasporto cumulativo, regolato dall'art. 1700 c.c., configurabile quando alla esecuzione del trasporto, sulla base di un unico contratto, si impegnano successivi vettori) non sussiste la responsabilitą solidale dei diversi vettori (diversamente da quanto previsto per il trasporto cumulativo dall'art. 34 della Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 relativa al contratto di trasporto internazionale su strada, resa esecutiva con legge n. 1621 del 1960, per i rapporti a cui sia applicabile), con la conseguenza che l'azione proposta dal mittente contro il soggetto incaricato da vettore non vale ad interrompere la prescrizione nei confronti di quest'ultimo.