(massima n. 1)
In tema di trasporto aereo internazionale eseguito da pił vettori successivi, ove si verifichi un incidente o un ritardo nella consegna del bagaglio o della merce e resti indimostrato che il fatto dannoso si sia verificato nel percorso di competenza di uno solo, in applicazione dell'art. 36 della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 e dell'art. 1700 c.c., nei confronti del danneggiato opera la responsabilitą solidale di tutti i vettori mentre, nei rapporti interni, ciascuno risponde in proporzione alla tratta di propria competenza.