(massima n. 1)
In un contratto di trasporto marittimo di merci, qualora venga pattuito che la consegna deve essere effettuata dal vettore solo dietro esibizione e riconsegna della polizza di carico, se la legge del luogo di arrivo prevede il necessario affidamento della merce da consegnare ad un organismo pubblico o ad un'impresa di sbarco, non può ritenersi che l'inadempimento dell'obbligo di richiedere la presentazione della polizza di carico possa ritenersi incolpevole, perché il vettore avrebbe dovuto richiedere istruzioni al caricatore, ex art. 1690 c.c., richiamato dall'art. 450 c.n., salva la sua facoltà di provvedere al deposito delle merci, o di restituirle al caricatore qualora la prestazione, così come pattuita e richiesta, fosse oggettivamente impossibile.