(massima n. 1)
La vendita «in danno» della merce trasportata, fatta eseguire dal vettore marittimo per il soddisfacimento del nolo, in caso di ingiustificato mancato ritiro della merce stessa, č illegittima, e comporta l'obbligo del vettore stesso al risarcimento del danno, ove non sia stata preceduta dall'avviso agli interessati del tempo e del luogo dell'esecuzione; avviso espressamente previsto dagli artt. 1690 c.c. e 450 c.c., entrambi richiamanti l'art. 1515 c.c., e necessario anche nel caso in cui il vettore abbia gią dato notizia dell'arrivo del carico. Detto danno non puņ essere preteso dal destinatario (nella specie, quale portatore della polizza di carico, in base al cosiddetto valore cif della merce (costo di origine, pił costo dell'assicurazione e del nolo), maggiorato del presumibile guadagno ricavabile con la rivendita a terzi, in quanto tale valore non necessariamente coincide con il valore corrente, ma deve essere fissato in base a quest'ultimo, come desumibile dal ricavato della vendita in danno (detratto il nolo che non sia stato altrimenti accollato), salvo che il danneggiato dimostri la sua inferioritą al prezzo corrente.