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Articolo 1670 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Responsabilità dei subappaltatori

Dispositivo dell'art. 1670 Codice Civile

L'appaltatore, per agire in regresso nei confronti dei subappaltatori(1), deve, sotto pena di decadenza, comunicare ad essi la denunzia entro sessanta giorni dal ricevimento [1667, 1668, 1669](2).

Note

(1) La responsabilità de subappaltatore non sorge se questi ha agito in veste di mero "nudus minister", cioè solo in veste di esecutore delle direttive altrui.
(2) La norma presuppone che il subcommittente sia citato in giudizio dal committente originario, pertanto non si applica se quest'ultimo agisce direttamente contro il subappaltatore.

Ratio Legis

La fissazione di un termine decadenziale entro il quale il subcommittente deve denunciare i vizi al subappaltatore è volta a garantire la certezza dei rapporti giuridici.

Spiegazione dell'art. 1670 Codice Civile

Azione di regresso

La disposizione è piana: in pratica vi può essere intreccio di maggiore o minore reciproca responsabilità di fronte al committente, a seconda che questi fosse a conoscenza o avesse consentito il subappalto ovvero che lo ignorasse o lo avesse disconosciuto. Ma l'approfondimento di questa indagine, in caso di giudizio, non toglie la responsabilità di chi ha effettivamente eseguito i lavori perché, in ultima analisi, la legge intende colpire il materiale esecutore.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

1670 Mi è apparsa ingiustificata alla norma dell'articolo 513 del progetto del 1936 che esonera i subappaltatori dalla responsabilità di cui all'articolo precedente.
Non vi è nessuna ragione perché la responsabilità dei subappaltatori verso l'appaltatore sia valutata con criteri meno rigorosi da quello con il quale si valuta la responsabilità dell'appaltatore verso il committente.
Si è infatti ammesso anche dal punto di vista tecnico che non sempre è possibile anche a persone competenti riconoscere l'esistenza di certi difetti di costruzione che si manifestano solo molto più tardi. La verifica è sempre parziale e frammentaria e non può senz'altro importare liberazione per colui che ha eseguito la costruzione.
Ho creduto però opportuno di subordinare l'azione di regresso contro il subappaltatore ad una comunicazione che l'appaltatore deve dare della denuncia del committente entro 60 giorni.

Massime relative all'art. 1670 Codice Civile

Cass. civ. n. 23071/2020

L'appaltatore è tenuto, ai sensi dell'art. 1670 c.c., a denunciare tempestivamente al subappaltatore i vizi o le difformità dell'opera a lui contestati dal committente sia nell'ipotesi in cui agisca in regresso nei confronti del subappaltatore che in quella speculare in cui sia il subappaltatore ad agire nei suoi confronti per inadempimento, tenuto conto che la pretesa dell'appaltatore di andare esente dal pagamento del corrispettivo trova fondamento, in entrambe le ipotesi, nel vizio dell'opera contestato dal committente.

Cass. civ. n. 24717/2018

L'appaltatore è tenuto a denunciare tempestivamente al subappaltatore i vizi o le difformità dell'opera a lui contestati dal committente e, prima della formale denuncia di quest'ultimo, non ha interesse ad agire in regresso nei confronti del subappaltatore, atteso che il committente potrebbe accettare l'opera nonostante i vizi palesi, non denunciare mai i vizi occulti oppure denunciarli tardivamente. La denuncia effettuata dal committente direttamente al subappaltatore non è idonea a raggiungere il medesimo scopo di quella effettuata dall'appaltatore ai sensi dell'art. 1670 c.c., dovendo tale comunicazione provenire dall'appaltatore o da suo incaricato e non già "aliunde" come, ad esempio, dal committente-appaltante principale, poiché i rapporti di appalto e di subappalto sono autonomi e la detta comunicazione ha natura comunicativa o partecipativa la quale impone, in base agli artt. 1669 e 1670 c.c., che non solo il destinatario, ma anche la fonte della dichiarazione si identifichino con i soggetti sulle cui sfere giuridiche gli effetti legali, impeditivi della decadenza, sono destinati a prodursi.

Cass. civ. n. 26686/2014

L'appaltatore è tenuto a denunciare tempestivamente al subappaltatore i vizi o le difformità dell'opera a lui contestati dal committente e, prima della formale denuncia di quest'ultimo, non ha interesse ad agire in regresso nei confronti del subappaltatore, atteso che il committente potrebbe accettare l'opera nonostante i vizi palesi, non denunciare mai i vizi occulti oppure denunciarli tardivamente. Peraltro, la denuncia effettuata dal committente direttamente al subappaltatore, consentendo a quest'ultimo di eliminare tempestivamente i vizi o di contestarli, è idonea a raggiungere il medesimo scopo della denuncia effettuata dall'appaltatore ai sensi dell'art. 1670 cod. civ.

Cass. civ. n. 8109/1997

Premessa la applicabilità della norma di cui all'art. 1669, in tema di responsabilità dell'appaltatore verso il committente, anche alla analoga fattispecie di responsabilità del costruttore-venditore verso l'acquirente, deve ritenersi parallelamente applicabile anche la successiva disposizione di cui all'art. 1670 (che disciplina l'ipotesi dell'azione di regresso spettante all'appaltatore nei confronti del subappaltatore stabilendo, per il suo esercizio, un termine di decadenza di 60 giorni) alla ipotesi in cui il costruttore-venditore, chiamato a rispondere, ai sensi dell'art. 1669, da parte dell'acquirente, intenda agire contro il soggetto cui aveva affidato la esecuzione (in tutto o in parte) delle opere, con la conseguenza che anch'egli sarà tenuto all'osservanza del termine di decadenza breve, pur non potendosi qualificare il terzo esecutore come subappaltatore in senso tecnico.

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