(massima n. 1)
Premessa la applicabilitą della norma di cui all'art. 1669, in tema di responsabilitą dell'appaltatore verso il committente, anche alla analoga fattispecie di responsabilitą del costruttore-venditore verso l'acquirente, deve ritenersi parallelamente applicabile anche la successiva disposizione di cui all'art. 1670 (che disciplina l'ipotesi dell'azione di regresso spettante all'appaltatore nei confronti del subappaltatore stabilendo, per il suo esercizio, un termine di decadenza di 60 giorni) alla ipotesi in cui il costruttore-venditore, chiamato a rispondere, ai sensi dell'art. 1669, da parte dell'acquirente, intenda agire contro il soggetto cui aveva affidato la esecuzione (in tutto o in parte) delle opere, con la conseguenza che anch'egli sarą tenuto all'osservanza del termine di decadenza breve, pur non potendosi qualificare il terzo esecutore come subappaltatore in senso tecnico.