(massima n. 1)
Qualora più persone conferiscano mandato ad una terza persona, si ha mandato collettivo solo se coesistono due requisiti: esso deve essere conferito con un unico atto nonché per un interesse comune. Di per sé, il conferimento del mandato con unico atto costituisce un elemento a favore della coincidenza di interessi, ma non dimostra tuttavia, l'esistenza di un affare unico, indivisibile e indistinto. Solo nel caso in cui sia dimostrata l'unicità dell'affare la volontà di ciascun mandante è legata da una dipendenza causale tale da giustificare l'applicazione della norma contenuta nell'art. 1726 c.c., che prevede, per la sola ipotesi del mandato collettivo, l'inefficacia della revoca prestata da uno solo dei mandanti (nel caso di specie, facendo applicazione del principio di diritto sopra enunciato, la S.C. non ha ritenuto che si abbia mandato collettivo qualora i comproprietari di un bene indiviso conferiscano ad un terzo mandato per la vendita del bene).