(massima n. 1)
Il conferimento ad un istituto di credito del mandato continuativo ad eseguire operazioni speculative in borsa mediante lo strumento del cosiddetto «riporto staccato» - e cioè allo scoperto, regolandosi in contanti solo la differenza fra i prezzi di acquisto e quelli di vendita dei titoli, con la registrazione della differenza medesima nel conto corrente aperto a nome del mandante, a tale specifico fine — non può ritenersi revocato per effetto della sola inerzia del cliente che ometta la restituzione con sottoscrizione dei fissati bollati inviatigli in relazione alle operazioni compiute, esigendosi, all'opposto, un comportamento che, secondo le regole codicistiche del mandato e, più puntualmente, secondo gli usi di borsa, consenta di ravvisare la revoca del mandato stesso, come il formale invito a desistere da ulteriori operazioni, seguito dal disconoscimento specifico di quelle ciò nonostante effettuate e comunicate con l'invio dei documenti suddetti, o, quanto meno la contestazione dell'estratto del conto corrente contenente le relative annotazioni, fermo restando, comunque, che, conformemente alla caratteristica propria di operazioni siffatte, la cessazione del descritto rapporto implica la chiusura dello stesso conto ad esse strumentale, accompagnata dal pagamento dei titoli acquistati o trattenuti per successiva negoziazione.