(massima n. 1)
Lo schema contrattuale astratto del contratto di riporto di borsa è costituito non soltanto dal paradigma normativo fissato dal codice civile, ma anche dalle disposizioni in tema di contratti di borsa e dagli usi ad essi relativi. (Principio affermato dalla S.C. con riferimento ad una fattispecie contrattuale in cui il riportatore, con sede in Svizzera, aveva sostenuto che il contratto di riporto su titoli stipulato con un agente di cambio italiano doveva ritenersi concluso in Svizzera poiché, perfezionandosi il negozio de quo con «la consegna dei titoli» — art. 1549 c.c. —, tale consegna sarebbe dovuta avvenire, appunto, in territorio elvetico, sede del riportatore. La S.C., nell'affermare il principio di diritto di cui in massima, ha, invece, ritenuto la legittimità della consegna dei titoli in Italia, attraverso il meccanismo della stanza di compensazione, con conseguente perfezionamento del contratto in territorio nazionale).