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Articolo 1545 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Obblighi del compratore

Dispositivo dell'art. 1545 Codice Civile

Il compratore deve rimborsare il venditore di quanto questi ha pagato per debiti e pesi dell'eredità, e deve corrispondergli quanto gli sarebbe dovuto dall'eredità medesima, salvo che sia convenuto diversamente.

Ratio Legis

La norma si spiega considerando che il valore della vendita è quello che il complesso ereditario ha al momento della devoluzione (475 c.c.), e che, in assenza di tale previsione, potrebbe determinarsi un indebito arricchimento (v. 2041 c.c.) a favore dell'acquirente.

Spiegazione dell'art. 1545 Codice Civile

Obblighi del compratore

Il compratore deve rimborsare il venditore di quanto questi ha pagato per debiti e pesi dell'eredità, e deve corrispondergli quanto gli sarebbe spettato verso la medesima, salvo che non sia convenuto diversamente.
Anche l'erede con beneficio d'inventario conserva verso l'eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso it defunto: art. 490 cod. civ..

Mutatis mutandi valgono qui le stesse ragioni innanzi esposte circa gli obblighi del venditore.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

378 Data l'importanza della vendita di eredità ho ritenuto opportuno prescrivere per essa l'atto scritto sotto pena di nullità (art. 415).
Si è voluto inoltre espressamente stabilire (art. 415, comma secondo) che il venditore è tenuto a prestarsi agli atti che sono necessari da parte sua per rendere possibile l'adempimento delle formalità richieste per la trasmissione di ciascuno dei diritti compresi nell'eredità o per l'efficacia dell'acquisto di fronte ai terzi. Così, ad esempio, il venditore dovrà prestarsi a procurare i documenti necessari per la trascrizione, come nel caso di immobili, o per la notificazione al debitore ceduto nel caso di crediti.

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