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Articolo 1529 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Rischi

Dispositivo dell'art. 1529 Codice Civile

Se la vendita ha per oggetto cose in viaggio, e tra i documenti consegnati al compratore è compresa la polizza di assicurazione per i rischi del trasporto, sono a carico del compratore i rischi a cui si trova esposta la merce dal momento della consegna al vettore [1510](1)(2).

Questa disposizione non si applica se il venditore al tempo del contratto era a conoscenza della perdita o dell'avaria della merce, e le ha in mala fede taciute al compratore(3).

Note

(1) Si tratta, ovviamente, dei soli rischi coperti dalla polizza assicurativa.
(2) Il compratore sopporta il rischio a prescindere dal fatto che il contratto con il venditore sia concluso o meno e, quindi, a prescindere dal fatto che egli sia divenuto proprietario del bene (1465 c.c.). In ogni caso questi può poi agire nei confronti della compagnia assicurativa.
(3) Questo perché la malafede non trova mai protezione dall'ordinamento.

Ratio Legis

L'assicurazione soddisfa l'esigenza di scaricare su terzi il rischio (v. 1882 ss. c.c.) dell'eventuale perimento o avaria del bene che possa verificarsi dal momento della consegna al vettore a quello della ricezione del destinatario, considerando anche che in tale periodo il bene è fuori dal controllo delle parti contrattuali e, pertanto, potrebbe risultare difficile per esse stabilire la causa dell'evento.

Spiegazione dell'art. 1529 Codice Civile

Rischi

Nella vendita su documenti intendono le parti che alla cosa venduta ed assicurata debbasi surrogare la somma assicurata; ma non per questo vi è identità fra la cosa e la somma assicurata.
Il compratore intende sempre acquistare la cosa, e certamente non comprerebbe se sapesse già verificato il sinistro.
Perciò se il contratto è valido quando il venditore ignorava essersi verificato il sinistro, questo non significa che la legge intenda tutelare la malafede del venditore. Analogamente l'assicuratore non può pretendere il premio se al momento del contratto sapeva che la cosa non era più esposta ai rischi; né l'assicurato può più pretendere la somma assicurata se al momento in cui l'assicurazione fu stipulata sapeva già verificato il sinistro.

Senza incertezza e l'alea non vi può essere nemmeno scommessa e meno ancora assicurazione. Senza ignoranza del venditore circa il sinistro egli non può pretendere dal compratore il ritiro dei documenti, poiché per il principio indennitario dell'assicurazione la somma assicurata può essere inferiore e mai superiore al valore della cosa sinistrata; e in ogni modo intenzione del compratore è di avere la cosa e non un'eventuale lite contro l'assicuratore.
Giustamente perciò se al momento della vendita il venditore era a conoscenza della perdita o dell'avaria della merce e le ha in malafede taciute al compratore, non ne può pretendere l'adempimento del contratto.


Malafede

Perché il venditore non possa chiedere l'adempimento del contratto basta che egli sia a conoscenza della perdita e dell'avaria?
Parrebbe di sì, perché se egli, essendone a conoscenza, ne ha taciuto al compratore, è evidentemente in malafede.
A leggere l'art. 1529 cod. civ. parrebbe necessario che il venditore oltre che a conoscenza dell'avaria o della perdita debba aver taciuto in malafede, ma quest'ultima parte evidentemente è un pleonasma: ad integrare la malafede del venditore basta la sua conoscenza dell'avaria o della perdita. Se egli ne è a conoscenza, perciò solo se è in mala fede.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

675 Delia vendita su documenti e con pagamento contro documenti. Nel disciplinare la vendita su documenti si è avuto riguardo alla sola funzione rappresentativa attribuita ai documenti medesimi, che si risolve nel farne ritenere la consegna giuridicamente equivalente alla consegna delle merci. Questa funzione è riconosciuta dagli art. 1527 del c.c. e art. 1528 del c.c.; cosicché, rimettendo i documenti rappresentativi, e quegli altri che il contratto prevede (ad esempio, polizza di assicurazione), il venditore resta liberato dall'obbligo della consegna delle merci nella loro materialità, e ha diritto al pagamento del prezzo e degli accessori. Ha diritto a tale pagamento però sempre che i titoli rappresentativi e i documenti annessi siano regolari e al completo, e qualora non risulti già dimostrato che le cose oggetto della vendita, per le loro qualità e per il loro stato, presentino anomalie rilevanti avuto riguardo agli obblighi incombenti sul venditore (art. 1528). I rischi del trasporto nella vendita di merci già in viaggio gravano sul compratore a partire dal momento della consegna al vettore, solo nel caso che le merci siano assicurate e che la polizza di assicurazione sia stata consegnata al compratore stesso (art. 1529 del c.c., primo comma): si prende in considerazione l'ipotesi di vendita successiva all'imbarco o alla spedizione, e si tiene conto del fatto che, anche quando, al momento della vendita, la cosa era già perita, la polizza di assicurazione ne rappresentava il valore, per cui non si profilerebbe mai l'ipotesi di vendita senza oggetto. La norma però non vale nel caso di malafede dell'alienante (art. 1529, secondo comma). L'art. 1530 del c.c. regola l'ipotesi in cui il pagamento del prezzo debba avvenire a mezzo banca contro presentazione di documenti. Allora (art. 1530, primo comma) il compratore è coperto, verso il venditore, dalla responsabilità della banca (obbligata principale) in ordine al pagamento del prezzo, e soltanto in via sussidiaria il compratore può essere chiamato a rispondere verso il venditore, beninteso previa constatazione, da effettuarsi nelle forme stabilite dagli usi, del rifiuto della banca di pagare il prezzo delle merci; la constatazione va fatta al momento della presentazione dei documenti da parte del venditore. Per quanto concerne la particolare forma che nella pratica è conosciuta sotto la denominazione di apertura di credito irrevocabile o confermata, e per la quale la banca resta impegnata verso il venditore a non revocare la sua promessa, il codice dispone (art. 1530, secondo comma) che le eccezioni opponibili dalla banca al venditore sono soltanto quelle dipendenti dall'incompiutezza o dall'irregolarità dei documenti e quelle relative alle condizioni alle quali essa banca si è obbligata verso il venditore. Resta cosi esclusa ogni diversa eccezione.

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