(massima n. 1)
Nella vendita a prova il contratto non si perfeziona che in caso di esito positivo della prova stessa, con la conseguenza che se l'esito è negativo il compratore può chiedere la dichiarazione di inefficacia del contratto e non già la risoluzione per colposo inadempimento. In tal caso il venditore non è tenuto al risarcimento neanche del solo interesse negativo, per cui non sono applicabili né gli artt. 1337 e 1338 c.c., non essendoci né malafede nelle trattative né nullità, né l'art. 1358 successivo, perché non è stato il comportamento del venditore a determinare l'esito negativo della prova.