(massima n. 1)
La vendita a prova č caratterizzata dal fatto che le parti fanno dipendere l'efficacia del contratto dall'esito dell'accertamento, secondo le modalitā stabilite dal contratto stesso o dagli usi, che la cosa abbia le qualitā pattuite e sia esente da vizi ovvero sia idonea all'uso cui č destinata. Ne consegue che se l'esito č negativo la vendita si risolve automaticamente, senza necessitā di fare ricorso alle norme sulla garanzia accordata al compratore per i vizi della cosa a lui venduta e con preclusione di qualsivoglia conservazione del contratto o riduzione del prezzo.