(massima n. 1)
Il credito alla riduzione del prezzo di compravendita di un immobile per evizione parziale, ai sensi del comb. disp. degli artt. 1480 e 1484 c.c., non rientra tra quelli di cui all'art. 2559 c.c., in ragione della sua estraneitą sia all'esercizio dell'impresa che alla gestione aziendale finalizzata all'attivitą imprenditoriale.