Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 29657 del 18 novembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Il credito alla riduzione del prezzo di compravendita di un immobile per evizione parziale, ai sensi del comb. disp. degli artt. 1480 e 1484 c.c., non rientra tra quelli di cui all'art. 2559 c.c., in ragione della sua estraneitą sia all'esercizio dell'impresa che alla gestione aziendale finalizzata all'attivitą imprenditoriale.

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