(massima n. 1)
L'acquirente di un immobile che abbia subito il vittorioso esperimento dell'"actio negatoria servitutis", quando lo stato di fatto lesivo a danno di terzi preesisteva alla vendita, č tutelato dalle azioni previste dagli artt. 1484 e 1489 c.c. che costituiscono entrambe rimedi allo squilibrio del sinallagma funzionale del contratto di compravendita, per cui al prezzo corrisponde una cosa inferiore o per quantitą o per qualitą a quella venduta.