(massima n. 1)
Al fine dell'annullamento del contratto per errore essenziale di uno dei contraenti, č sufficiente la riconoscibilitā di tale vizio del consenso da parte dell'altro contraente, secondo i criteri dicui all'art. 1431 c.c., e, pertanto, rimane irrilevante ogni indagine sul momento dell'effettiva conoscenza dell'errore medesimo.