(massima n. 1)
Il lodo arbitrale irrituale - come la perizia contrattuale - per la sua natura, "quoad effectum", negoziale, essendo volto a integrare una manifestazione di volontā negoziale con funzione sostitutiva di quella delle parti in conflitto, e per esse vincolante, č impugnabile soltanto per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontā negoziale. Pertanto, l'errore del giudizio arbitrale, per essere rilevante, secondo la previsione dell'art. 1428 c.c., deve essere sostanziale - o essenziale - e riconoscibile - artt. 1429 e 1431 c.c. - e cioč, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, devono essere gli arbitri incorsi in una falsa rappresentazione o alterata percezione degli elementi di fatto determinata dall'aver ritenuto esistenti fatti che certamente non lo sono e viceversa, ovvero contestati fatti che tali non sono - analogamente all'errore revocatorio contemplato, per i provvedimenti giurisdizionali, dall'art. 395 n. 4 c.p.c. - mentre non rileva l'errore degli arbitri che attiene alla determinazione da essi adottata in base al convincimento raggiunto dopo aver interpretato ed esaminato gli elementi acquisiti, ivi compresi i criteri di valutazione indicati dalle parti, perché costoro, nel dare contenuto alla volontā delle parti, esplicano un'attivitā interpretativa e non percettiva, che si trasfonde nel giudizio loro demandato e che, per volontā delle medesime, č inoppugnabile, pur essendo un negozio stipulato tramite i rispettivi arbitri-mandatari.