(massima n. 1)
La rilevanza dell'errore, come causa di annullamento del negozio, č caratterizzata dal duplice profilo della sua essenzialitą e della riconoscibilitą, intesa, quest'ultima, come capacitą di rilevazione di esso da parte di una persona di media diligenza, in relazione sia alle circostanze del contratto che alle qualitą dei contraenti. A tale riconoscibilitą č legittimamente assimilabile, "quoad effectum", la concreta ed effettiva conoscenza dell'errore da parte dell'altro contraente, attesa la "ratio" della norma di cui all'art. 1431 c.c., volta a tutelare il solo affidamento incolpevole del destinatario della dichiarazione negoziale viziata nel processo formativo della sottostante determinazione volitiva, e la relativa valutazione del giudice di merito si risolve in un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente e correttamente motivato, č incensurabile in sede di legittimitą.