(massima n. 1)
Nella delegazione di pagamento «pura» l'obbligazione del delegato verso il delegatario prescinde del tutto dal rapporto sottostante di provvista (delegante-delegato) e di valuta (delegante-delegatario) e, quindi, dai relativi vizi, salvo che ricorra la nullità della doppia causa, giacché, in tal caso, viene meno la funzione stessa della delegazione. Conseguentemente, nell'ipotesi predetta non si verifica, di regola, un'obbligazione trilatera, in quanto il delegatario non deve aderire al rapporto delegante-delegato, né può rifiutare l'adempimento di quest'ultimo, stante l'autonomia dei due rapporti, non potendo il delegato opporre le eccezioni relative al rapporto tra delegante e delegatario se ad esso le parti non abbiano fatto espresso riferimento.