(massima n. 1)
La delegazione di pagamento (art. 1269 c.c.) si concreta in un rapporto con pluralitą di soggetti (cosiddetto «trilatero», cioč con partecipazione, fin dall'origine, del delegante (debitore), del delegato (nuovo debitore) e del delegatario (creditore), rapporto nel quale il primo impartisce ad un terzo, il delegato, l'ordine di eseguire il pagamento a favore del creditore.