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Articolo 1233 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Riserva delle garanzie nelle obbligazioni solidali

Dispositivo dell'art. 1233 Codice Civile

Se la novazione si effettua tra il creditore e uno dei debitori in solido con effetto liberatorio per tutti(1), i privilegi [2745], il pegno [2784] e le ipoteche [2808] del credito anteriore possono essere riservati soltanto sui beni del debitore che fa la novazione(2)(3).

Note

(1) Nelle obbligazioni solidali passive la liberazione dei condebitori a causa dell'adempimento di uno di essi è la regola (1292 c.c.) che può essere derogata con specifico accordo.
(2) Se gli altri condebitori intendono mantenere anche le proprie garanzie a favore dell'obbligazione novata, deve esservi il consenso dei terzi che le hanno prestate.
(3) La norma disciplina solo l'ipotesi di novazione di una obbligazione solidale passiva, non quella di novazione di un'obbligazione solidale attiva (art. 1300, comma 2, c.c.).

Ratio Legis

Il codice esprime il principio per cui l'estinzione delle obbligazioni comporta l'estinzione delle relative garanzie, salvo espresso patto contrario tra creditore e debitore che procede alla novazione (v. 1232 c.c.). Tale patto non può coinvolgere i terzi garanti dei debitori liberati i quali terzi, a loro volta, sono liberati dalla novazione.

Spiegazione dell'art. 1233 Codice Civile

Confronto con gli articoli del vecchio codice

I due articoli in esame corrispondono, rispettivamente, agli articoli #1274# e #1276# del vecchio codice. Essi regolano espressamente uno degli effetti estintivi della novazione; cioè la cessazione normale delle garanzie reali aderenti al vecchio credito. Questa duplice norma, in tema di debito semplice (art. 1232) e di debiti solidali, in tanto aveva ragione di essere, in quanto venivano precisati i limiti della deroga convenzionale contro la normale estinzione automatica che e la conseguenza necessaria del principio su cui la novazione si regge. Estinto il principale, si estinguono tutti gli accessori; fra cui anche le garanzie reali, da chiunque costituite. Le novità che arreca il nuovo codice, con i due articoli in esame e con la eliminazione di altri del vecchio codice ritenuti superflui o trasferiti altrove, sono le seguenti: nell'articolo 1232 è stato aggiunto, ai privilegi ed alle ipoteche, anche il pegno; il quale, peraltro, era già compreso nell’ampia locuzione di «privilegi». Inoltre la condizione per il mantenimento eccezionale di tali garanzie viene più precisamente identificata in una necessaria convenzione espressa tra creditore e debitore e non già nella semplice riserva del vecchio art. #1274#, il quale poteva far dubitare che bastasse una dichiarazione unilaterale.

Il secondo articolo contempla una ulteriore limitazione contro lo stesso patto quando si è in tema di debiti solidali, nel senso che il mantenimento delle garanzie non può riferirsi che ai soli beni di colui che contrae il nuovo debito. Il nuovo testo dell’art. 1233 vi aggiunge la condizione che la novazione tra il creditore ed uno dei debitori in solido venga stipulata con effetto liberatorio per tutti. L’inciso nuovo ha riferimento alla disposizione dell’art. 1300 del codice, per cui quando la novazione tra il creditore ed uno dei debitori in solido (la quale di per sé libera normalmente tutti gli altri), si è voluto limitarla ad uno solo, gli altri debitori non sono liberati che per la parte riguardante il debitore liberato. Si intende bene, così, che se non sussiste l’effetto normalmente liberatorio per tutti, la riserva cui allude l’art. 1233 non ha ragione di essere perché non si era estinto il credito nei confronti dei condebitori che avevano prestato le garanzie.


I riflessi della novazione sulle garanzie

L’importanza della norma dell’art. 1232 sta, come si diceva, tutta nella espressa possibilità di poter mantenere le vecchie garanzie reali, nonostante la novazione, pure quando il diritto dei terzi reclamerebbe in astratto la soluzione contraria. I terzi interessati sarebbero qui i creditori chirografari e quelli ipotecari in sottordine; e appunto contro di essi la legge permette il patto di riserva, in ossequio ad un’antica tradizione che, peraltro, trova la sua pratica giustificazione. Tale categoria di terzi sa, infatti, che quei beni sono vincolati per una obbligazione di somma determinata (art. 2838 cod. civ.) gravante sul comune debitore. La novazione, in definitiva, non arreca loro alcun sostanziale pregiudizio, dato che essi, pure in forza di quella eccezionale riserva, non risentono altro che la originaria e conosciuta limitazione al loro diritto di concorso. Da questo aspetto risulta giustificata la necessaria e sufficiente condizione, derivante dal diritto ipotecario: la cifra del nuovo credito per capitale e per misura degli interessi non può superare quella del vecchio.

Le garanzie reali, cui si riferisce la deroga convenzionale sin qui illustrata, sono quelle che ha prestate il debitore. Se i beni gravati appartengono ad un terzo sarà necessaria la adesione di costui perché, con la novazione, possa permanere il vincolo di garanzia. La situazione, in tal caso, è analoga a quella del fideiussore personale, la cui obbligazione è strettamente collegata alla identità ed alla permanenza dell’originario debito principale. Nel vecchio codice la norma espressa si leggeva nel secondo comma dell’art. #1277#. Il nuovo la ha eliminata come superflua e già desumibile dalla nozione combinata del negozio novativo e di quello fideiussorio. Ha mantenuto, invece, la estensione esplicita dello stesso principio ai condebitori solidali (art. 1300 presente libro e #1277#, I° comma codice del 1865). Senonché mentre questa ultima regola estensiva subisce la deroga implicita se la novazione, come consente la norma del citato art. 1300, venga limitata ad un solo condebitore, il principio vigente in tema di fideiussione non può esser derogato se non con il consenso del fideiussore, il quale, come è ovvio, implica un nuovo negozio fideiussorio, aderente al nuovo vincolo. La soluzione in tal senso risultava indirettamente dall'ultimo comma del ripetuto art. #1277# (anche esso soppresso come superfluo), per cui se il creditore aveva richiesto il mantenimento della fideiussione o della corresponsabilità solidale, e gli obbligati avessero ricusato di prestarvi il necessario consenso, la vecchia obbligazione sarebbe rimasta ferma. Era questo un caso particolare di condizione sospensiva tacitamente apposta al contratto di novazione; e serviva soltanto a ribadire superfluamente la necessità dell'intervento negoziale del fideiussore affinché potesse evitarsi l'effetto estintivo e riflesso della obbligazione accessoria.


Gli altri riflessi estintivi

Degli altri riflessi estintivi che derivano dal negozio novativo non si occupa il codice nuovo; così come ne taceva anche il vecchio. La dottrina aveva chiarito, in base ai principi ed alla nozione medesima della novazione, come, con l'estinguersi del vecchio debito, cessassero tutti gli elementi che aderivano a quella identità oggettiva; cioè, le modalità, le eccezioni causali e, in generale, tutte le accessiones. Vengono meno gli interessi scaduti e da scadere; ed occorre perciò un patto apposito per farli sopravvivere. Viene meno il diritto alla pena convenzionale ed alla risoluzione (art. 1453 cod. civ.) in caso di inadempimento corrispettivo del debitore.

Presupposta sempre per tali riflessi estintivi una novazione perfetta e pura, qualsiasi causa sopravvenuta, la quale impedisca o menomi la realizzazione del nuovo credito, non vale a far rivivere la originaria obbligazione; e quindi, ad esempio, la risoluzione del nuovo vincolo per un qualunque inadempimento da luogo alle sanzioni del nuovo contratto, non a quelle, sepolte per sempre, della vecchia obbligazione.

Ben altro problema è quello sui vizi di nullità del contratto novativo. Qui riprendono vigore i principi generali; ed intanto la nullità potrebbe non produrre l'effetto della integrale reviviscenza, in quanto vi ostassero dei particolari diritti del terzo; come, ad esempio, in tema di ipoteca cancellata. Al contrario, annullata la novazione per errore, dolo, o violenza, la fideiussione riprenderebbe il perduto o sopito vigore.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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