(massima n. 1)
In materia di obbligazioni, non si applica alle obbligazioni di non fare la disciplina della mora debendi, e costituisce inadempimento ogni fatto compiuto in violazione dell'obbligo (art. 1222 c.c.). Ne consegue che l'inadempimento dell'obbligazione negativa di non costruire (sul confine) rimane integrata dal mero fatto obiettivo di avere costruito.