(massima n. 1)
Nelle obbligazioni negative, affinché possa ritenersi posto in essere il fatto dell'obbligato che, ove compiuto in violazione delle stesse, costituisce di per sè inadempimento (art. 1222 codice civile), occorre che detto fatto determini preclusione o, comunque, menomazione dell'esercizio del diritto alla cui soddisfazione l'obbligazione negativa è destinata. Pertanto, l'adozione, da parte di un comune, di un piano regolatore generale, il quale definisca inedificabile un'area che il comune medesimo si era impegnato a mantenere nella preesistente situazione di edificabilità, costituisce fatto integrante inadempimento dell'indicata obbligazione negativa dell'ente locale (in quanto comportante l'applicazione delle «misure di salvaguardia» previste dall'art. 1 della legge n. 1902 del 1952 e successive modificazioni); con l'ulteriore conseguenza che dalla data della delibera comunale di adozione del piano decorre la prescrizione del diritto del privato al risarcimento del danno derivatogli dal descritto inadempimento.