Come si spiega la mora credendi
L'art. 1206, dandone il concetto, precisa che la mora credendi si verifica quando il creditore senza motivo legittimo, non riceve il pagamento offertogli nei modi di legge o non compie quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere la prestazione.
Innovando, così, sul vecchio codice che, com'è noto, restringeva la disciplina della mora del creditore alle sole norme riguardanti l'offerta reale ed il deposito, le quali, per giunta, si riferivano esclusivamente agli obblighi di dare, con esclusione di quelli di fare. Questo è appunto il concetto della legge.
Il parallelismo terminologico — mora del debitore e mora del creditore — a prima vista conduce a pensare ad una identità, pur nei presupposti e nelle condizioni, tra le due more; e ad affermare, in sostanza che, come della prima, così della seconda fondamento sia la colpa; il che ancora porta a dover costruire un obbligo del creditore a ricevere e, in corrispondenza, un diritto del debitore a effettuare la prestazione.
In conclusione, non ci sembra possibile ammettere l’esistenza di quell’obbligo e di quel diritto; l’uno e l’altro contrastano: con il contenuto del vincolo che al debitore impone la prestazione ed al creditore il diritto di riceverla; con la legge medesima, la quale, lungi dal vietarlo come atto lesivo, consente al terzo — quando non vi si opponga il debitore — la facoltà di solvere.
Tuttavia, negati al debitore un diritto a che il creditore riceva la prestazione e conseguentemente un azione per costringervelo se vi si rifiuta, non si può disconoscere allo stesso debitore una siffatta necessità di liberarsi dall'obbligo; ed appunto questa necessità la legge ha perspicuamente avvertito quando — pur senza il presupposto di un'imputabilità del creditore che non riceve il suo — è venuta in soccorso del debitore; attuando, così, a di lui favore, una tutela che, per le cose dianzi dette, appare senza dubbio, più energica di quella apprestata al creditore di fronte al debitore inadempiente «per una causa a lui imputabile» (art. 1218).
Concludendo: il creditore che non accetta la prestazione offertagli dal debitore è nel suo diritto; ma poiché l'esercizio di questo importa, nel caso specifico, un pregiudizio per il debitore, il quale non deve vedersi ancora tenuto all'adempimento mentre vuol liberarsene, la legge addossa, e con severità, al creditore le conseguenze di un tale suo comportamento che lede il diritto del debitore a conseguire la liberazione dall'obbligo. Il mezzo a ciò preordinato è la costituzione in mora del creditore conseguente all'offerta reale della cosa, oggetto della prestazione: rimedio antico, ma non esclusivo, giacché un altro ne troviamo negli ultimi due capoversi dell'art. 1517.
Presupposti
I presupposti della mora creditoris, in concorso tra di loro sono:
a) Un diritto di credito che si origini da un valido vincolo giuridico; da ciò deriva che mora credendi non può ammettersi per un obbligo naturale; a nulla rileverebbe osservare che qui se il creditore non ha diritto di chiedere la solutio, il debitore ha, però facoltà di offrirla, poiché un tale adempimento essendo dalla legge rimesso esclusivamente alla coscienza del debitore e, come tale, essendo il diritto del creditore sfornito di azione, non può dar vita ad alcuno di quegli effetti che si originano da un rapporto obbligatorio civile. A siffatto rilievo è da aggiungere che il codice richiede, come si dirà, per la mora credendi, il concorso di alcuni presupposti che non possono verificarsi per una tale specie di obbligo.
L’esistenza d’un creditore, poi, rende superfluo chiarire che mora credendi non può aversi quando manchi o sia sconosciuta la sua persona.
b) L'offerta (oblatio) della prestazione compiuta dal debitore nei modi di legge.
L'offerta reale
Mediante l'offerta del dovuto si manifesta legittimamente la volontà del debitore di adempiere, giacché non basterebbe la semplice dichiarazione sua di esservi pronto; occorre che egli si dimostri tale, eseguendo l'offerta con le formalità stabilite; delle quali una soltanto è particolare all'istituto in esame, mentre le altre attengono alla validità dell'adempimento in genere. Per la prima l'offerta deve essere fatta da un ufficiale pubblico a ciò autorizzato. Consistono le seconde nella necessità:
1) che l'offerta sia fatta al creditore capace di ricevere o a chi ha la facoltà di ricevere per lui, in forza di mandato generale o speciale ad exigendum; da ciò ci sembra dover dedurre come non possa ammettersi un'offerta compiuta al creditore apparente. Se i creditori sono solidali l'offerta fatta ad uno di essi determina la mora rispetto a tutti gli altri (art. 1292); identico effetto si verifica nell'ipotesi di un credito indivisibile, laddove se questo è divisibile l'offerta avrà per oggetto soltanto la quota del debitore che la compie;
2) che l'offerta sia fatta da persona capace di adempiere; quindi il debitore innanzi tutto, poi il coobbligato solidale, inoltre, e sebbene non sia detto espressamente, si può ritenere che anche un terzo possa compiere l'offerta se ne ha la capacità, purché, s'intende, il creditore non abbia interesse a che la prestazione sia eseguita dalla persona del debitore;
3) che l'offerta comprenda la totalità della somma e delle cose dovute, dei frutti o degli interessi, siano questi convenzionali o legali, sempre quando non costituiscano oggetto di debiti distinti; delle spese, tanto se stabilite convenzionalmente quanto se liquidate dal giudice, con riserva di supplemento ove necessario. A tale requisito, che potremo dire della completezza dell'offerta, vanno aggiunti quelli per cui l'offerta deve essere effettuata puramente e semplicemente, nel senso che di essa non si può restringere o comunque limitare gli effetti apponendovi condizione o termine o una clausola che ne ritardi o ne frustri lo scopo e l'efficacia; a siffatto principio si deroga solo in caso di condizioni o di elementi accessori (in genere) consentiti dalla legge (come, ad es. nell'ipotesi prevista dall'art. 1298 ult. cpv.);
4) che il termine sia scaduto se stipulato in favore del creditore e ciò è intuitivo; l'offerta reale, potendo risolversi nell'adempimento, deve essere effettuata solo quando la prestazione può essere adempiuta. Se il termine è stipulato a favore del debitore, l'offerta può aver luogo anche prima della sua scadenza avendo il debitore facoltà, di rinunciare al termine; 5) che si sia verificata la condizione dalla quale dipende l'obbligo; ed anche questo requisito è intuitivo; infatti dum condicio pendet non sussiste alcun obbligo di adempiere ed il creditore non può essere costretto a ricevere una prestazione che dovrebbe poi, deficiente condicione, restituire; tutto il sin qui detto riflette la condizione sospensiva giacchè trattandosi di condizione risolutiva, il debito va considerato esistente per cui il debitore, come può essere costretto ad adempiere, così ha diritto di liberarsi dall'obbligo;
6) che l'offerta sia fatta alla persona del creditore o nel suo domicilio; non è possibile, così, per l'offerta quella pluralità di luoghi di esecuzione già considerata sub art. 1182 ; il che si spiega meditando sull'indole dell'offerta che denota un'attività del debitore di fronte all'inerzia del creditore. E’ da notare come l'art.1208 non indichi più i diversi luoghi ricordati dal vecchio art. #1260#, quello convenuto per il pagamento e quello scelto per l'esecuzione del contratto.
Sul modo con cui si procede all'offerta reale provvedono gli articoli 73 e 74 delle norme d'attuazione. Essa è eseguita per atto di notaio o di ufficiale giudiziario; non si menziona più il cancelliere della Pretura cui l'art. #902# cod. proc. civ. del 1865 riconosceva analoga facoltà.
Il pubblico ufficiale che procede all'offerta ne deve redigere processo verbale; questo contiene l'indicazione delle persone intervenute e delle circostanze di luogo e di tempo nelle quali gli atti che documenta sono compiuti; la descrizione delle attività svolte (art. 126 cod. proc. civ.) la specificazione dell'oggetto dell'offerta e le dichiarazioni del creditore. Se l'offerta viene accettata il pubblico ufficiale esegue il pagamento e riceve le dichiarazioni del creditore per quietanza e liberazione dalle garanzie (art. 74, 20 comma, d. a.). La menzione che nel processo verbale il pubblico ufficiale fa dell'accettazione dell'offerta, costituisce prova dell'adempimento della prestazione e della liberazione del debitore. Ove il creditore non sia presente all'offerta, il processo verbale gli è notificato secondo le norme relative alla notifica della citazione cioè per atto di ufficiale giudiziario (articoli 137 e 163 p. c.).
L'offerta, per intimazione, di cose mobili o cose immobili da consegnare è eseguita da un ufficiale giudiziario (art. 73 d. a.) — si noti l'esclusiva competenza di questo organo, per il giusto motivo che qui si hanno soltanto meri atti di notificazione — con atto di diffida che deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui il debitore intende procedere alla consegna delle cose mobili o al rilascio dell'immobile a favore del creditore, con rispetto di un intervallo non minore di tre giorni. La mancata comparizione del creditore o il suo rifiuto di accettare l'offerta sono accertati con verbale redatto da un notaio o da un ufficiale giudiziario nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nell'atto di intimazione (art. 75 d. a.).
L'intimazione al creditore, nel caso di prestazione di fare, se non è determinato il tempo in cui questa deve essere eseguita e, in ogni caso, se deve effettuarsi in località diversa dal domicilio del creditore (art. 80 a.) può essere fatta nelle forme d'uso (art. 1217, I° cpv.); essa deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui il debitore intende eseguire la prestazione, col rispetto di un intervallo di almeno tre giorni, a meno che la natura del rapporto non imponga un intervallo minore (art. 80, I° comma d. a.). Il mancato ricevimento della prestazione da parte del creditore nel giorno stabilito può essere accertato nelle forme d'uso (art. 80, 10 cpv. d. a.).
La mora creditoris in particolari prestazioni non considerate dal codice
Le ipotesi considerate dal codice non esauriscono la gamma di quelle che possono presentarsi nell'applicazione pratica della mora credendi; in particolare, come dovrà comportarsi il debitore se il creditore non intende ricevere l'oggetto di una prestazione alternativa? Poiché in tale specie di prestazione la scelta può spettare: o a) al debitore, o b) al creditore o c) ad un terzo, è d'uopo tenere distinte queste ipotesi: a) il debitore, dopo aver effettuato la scelta della prestazione, procederà all'offerta reale ed al deposito della cosa che ne costituisce l'oggetto; b) il debitore dovrà intimare al creditore di procedere in un termine prestabilito alla scelta della prestazione; ove il creditore non vi adempia, il debitore potrà procedere egli alla scelta (art. 1287, 2° comma); c) ove il terzo non procede alla scelta nel termine assegnatogli, essa è fatta dal giudice; tanto in questa come nell'altra ipotesi (b) il debitore procederà all'offerta reale ed al deposito della cosa.
Effetti della mora credendi
Sul sistema dianzi delineato, che innova a quello del codice del 1865 — in cui si richiedevano, nella loro funzione inscindibile, l'offerta reale ed il susseguente deposito e per la mora del creditore (art. #1259#) e per la liberazione del debitore (art. #909# p. c.), — si legge nella relazione del Guardasigilli «si intende il motivo della postergazione della mora del creditore nel caso di offerta non solenne; la mora medesima produce effetti giuridici di tale gravità (art. 1207, 1° e 2° comma) che la determinazione del tempo a cui essa deve risalire, non può affidarsi alle incertezze d'una malfida prova testimoniale, come sarebbe avvenuto se anche l'offerta secondo gli usi fosse stata in tutto parificata all'offerta solenne. Il sistema del nuovo codice si fonda, in tal modo, su basi di certezza probatoria: la mora del creditore presuppone o l'atto formale dell'offerta o l'atto formale del deposito, se l'offerta non fu solenne». Tale spiegazione, però, non ci persuade; in essa sembrano confusi l'offerta con il deposito e gli effetti dell'una con quelli dell'altro; solo dalla prima può scaturire una mora del creditore, per il secondo si opera l'estinzione dell'obbligo, la quale impedisce che si possa parlare ancora di mora del creditore, se questa vuol dire indugio, ritardo che ingiustamente costui frappone all'adempimento della prestazione da parte del debitore.
Una più chiara dimostrazione del nostro rilievo riteniamo derivi dal precisare quelli che possano considerarsi i veri e propri effetti della mora. Su questo punto sono fondamentali i primi due commi dell'art. 1207: «quando il creditore è in mora, e a suo carico l'impossibilità della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore. Non sono più dovuti gli interessi né i frutti della cosa che non siano stati percepiti dal debitore. Il creditore è pure tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora ed a sostenere le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta; quindi, per l'art. 1207, a causa della mora il creditore: a) assume su di sé l'impossibilità della prestazione avvenuta per causa non imputabile al debitore; passano, cioè, su di lui i rischi ed i pericoli; b) non ha più diritto agli interessi ed ai frutti che non siano stati percepiti dal debitore; a quelli già percetti, invece, ha diritto perché, in caso contrario, il debitore si arricchirebbe a suo danno; c) deve sostenere le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta; è tenuto a risarcire i danni propter moram quando ne sussistano i presupposti.
Ora degli effetti di cui sub a), b) c) e d), che il codice fa tutti derivare dalla mora del creditore, solo quelli (b) della cessazione degli interessi o frutti e (d) del risarcimento dei danni ci sembra possano considerarsi come veri e propri effetti della mora; gli altri, sub a) del rischio e pericolo e sub c), relativo all'indennizzo delle spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta, non della mora sono conseguenze ma, rispettivamente, dell'essere la cosa, oggetto della prestazione, messa a disposizione del creditore (tanto che il debitore è liberato) e dell'essere il creditore medesimo tenuto a rimborsare le spese erogate da chi ha custodito e conservato la cosa sua, in applicazione, ciò, del principio relativo alla gestione d'affari. Separati gli effetti derivanti dalla mora da quelli che si producono da diversa causa, non sarà difficile rilevare che se i primi si manifestano egualmente nell'ipotesi di offerta per deposito ciò non consente di ritenerli quali effetti della mora accertata in forma non solenne; conseguenze di questa sarebbero, invece, gli effetti relativi alla cessazione degli interessi o frutti non riscossi dal debitore e all'eventuale risarcimento dei danni a suo favore, i quali si verificheranno, nel caso di offerta secondo gli usi, dal giorno del deposito, laddove, nell'ipotesi di offerta solenne, dal giorno in cui questa è fatta. Ma tale diversa disciplina degli effetti dell'offerta reale e dell'offerta per deposito crea una incongruenza non facilmente eliminabile (giacché non sono idonee, a tale scopo, le considerazioni svolte nella relazione), l'incongruenza, cioè, che per aversi la mora del creditore è necessario talvolta giungere sino alla liberazione del debitore (mediante il deposito) facendo così derivare gli effetti, propri dell'offerta reale, dal deposito accettato e dichiarato valido, da cui scaturisce, invece, esclusivamente, la estinzione del vincolo obbligatorio con tutti i suoi accessori e quindi la liberazione del debitore.
Spese dell'offerta e del deposito
Eseguita l'offerta, reale o per intimazione, il creditore può, nel primo caso, accettare la cosa offertagli e nel secondo presentarsi a ricevere la cosa indicatagli ed allora l'adempimento della prestazione e l'immediato effetto; ma se tutto ciò non si verifica ed il creditore persiste nel suo illegittimo atteggiamento negativo, al debitore per liberarsi dall'obbligo, è dato un mezzo: il deposito. Non è nuovo questo istituto giacché la necessità di liberare il debitore dalle conseguenze di un rifiuto o di un ritardo in genere frapposto dal creditore nel ricevere la prestazione fu avvertito da tempi remoti; così il diritto romano pare avesse, a tale scopo, autorizzato la derelictio della cosa dovuta; dal diritto comune poi e successivamente da quasi tutte le legislazioni che precedettero la nostra del 1865, il deposito fu riconosciuto e disciplinato quale valido mezzo di liberazione del debitore e da un rifiuto o ritardo del creditore nel ricevere la prestazione e da qualsiasi causa illegittimamente impeditiva dell'adempimento dell'obbligo.
Viva controversia si agita in dottrina sulla natura giuridica del deposito. Non pare opportuno ripercorrere le varie costruzioni teoriche, delle più importanti delle quali ci limiteremo solo a dare un cenno.
La teoria che vede nel deposito una negotiorum gestio a favore del creditore contrasta con i presupposti di questo istituto; basta, infatti, tra l'altro, considerare che della g. n. elemento caratteristico è stata sempre ritenuta l'assenza di ogni rapporto obbligatorio tra il dominus ed il gestor (v. anche l'art. 2028); tra il debitore, che effettua il deposito ed il creditore esiste, invece, un vincolo in forza di cui il primo è tenuto ad adempiere una prestazione a favore del secondo; se il deposito, sostitutivo della prestazione nelle mani del creditore, venisse ritenuto una gestio a vantaggio del creditore, e d'uopo concludere che pure il pagamento sia una gestio negotiorum.
Neppure accettabile ci sembra la costruzione che taluno ha fatto del deposito quale contratto a favore di terzi; e per convincersene basta riflettere un momento sulla figura giuridica di un tal contratto.
Se questo segna una deroga al principio che chiunque contratta per sè e per i suoi eredi od aventi causa, resta fermo, però (e ciò ne costituisce l'elemento caratteristico) che deve aversi un contratto e, cioè, un accordo tra due parti con l'effetto che il vantaggio di esso si rifletta non sullo stipulante ma sul terzo.
Ciò posto, se nel deposito il creditore è terzo, quali dovrebbero essere le parti stipulante e promittente? Il vero è che non riesce possibile fissare alcuna figura di contratto nel deposito.
Insufficiente, da ultimo, si rivela la teoria che definisce il deposito quale negozio di tradizione; ed è insufficiente perché nulla ci dice se non che per mezzo del deposito si attua un trasferimento di cosa dal debitore al creditore; ora è chiara la confusione così creatasi tra la natura giuridica e l'effetto del deposito; la teoria in argomento coglie nell'istituto solo l'effetto, ma non ne definisce l'indole. A ben comprendere la quale è necessario riflettere un momento sulla funzione del deposito; questo, lo si è già detto, costituisce un sostitutivo necessario dell'adempimento della prestazione tutte le volte in cui la medesima non può essere eseguita dal debitore al creditore dissenziente; il deposito, perciò, sia pure sotto l'osservanza di particolari requisiti, è un legittimo mezzo di liberazione del debitore; esso, quindi, non si allontana dal negozio di adempimento con la differenza, intuitiva, che mentre in questo, ove sussista il consenso del creditore è d'uopo vedere un contratto (solutorio), nel deposito, mancando quel consenso, non è più da parlarsi di contratto; eliminata, per i rilievi sin qui svolti, la costruzione contrattualistica del deposito, non resta che ritenere questo quale negozio unilaterale, complesso, ad effetto solutorio; infatti che si tratti di negozio non pare dubbio; altrettanto pacifico dovrebbe ritenersi che esso è voluto ed è efficace per la sola volontà del debitore, pur se questa deve essere integrata dalla volontà del pubblico ufficiale; da ciò il carattere di negozio complesso; l'effetto solutorio, infine, discende dalle considerazioni più innanzi svolte.
Vediamo ora in qual modo debba effettuarsi il deposito. Questo è preceduto ed accompagnato dall'osservanza di alcuni requisiti che, sebbene dall'art. 1212 siano indicati per la validità sua, sono, invece, tali da determinarne, se inesistenti, l'inefficacia; 1) il deposito, eseguito da un notaio o da un ufficiale giudiziario è preceduto da un'intimazione notificata al creditore e contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui la cosa offerta sarà depositata; questa intimazione — che ha il duplice scopo: di consentire al creditore l'accettazione, evitando così le maggiori spese del deposito e di mettere lo stesso creditore in grado di assistere al deposito stesso (si ricordi la citatio ad videndum deponi del diritto comune) — può essere fatta con lo stesso atto di notificazione del verbale dell'offerta; in ogni caso, però, tra l'intimazione ed il deposito deve trascorrere un periodo di tempo non minore di tre giomi; 2) il debitore deve depositare la cosa con gli interessi ed i frutti dovuti fino al giorno dell'offerta: a) se si tratta di titoli di credito o somme di danaro, il deposito loro va effettuato presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un istituto di credito; b) se si tratta di cose mobili, diverse dal danaro, e di titoli di credito dal debitore offerti mediante intimazione (art. 1210) o secondo gli usi (articolo 1214), il loro deposito si effettua presso stabilimenti di pubblico deposito, a norma delle leggi speciali: se tali stabilimenti non esistono nel luogo in cui deve essere eseguita la prestazione o se ricorrono particolari ragioni, il pretore di questo luogo, su ricorso della parte interessata, può, con decreto, autorizzare il deposito presso altro idoneo locale (art. 77 attuaz.). Il deposito non può essere sottoposto a condizioni o riserve che non siano quelle già considerate parlando dell'offerta; 3) devesi dal pubblico ufficiale redigere, secondo le norme del codice di procedura, un processo verbale da cui risulta la natura delle cose offerte, il rifiuto di riceverle da parte del creditore o la sua mancata comparizione ed infine il fatto del deposito; 4) in caso di non comparizione del creditore, il processo verbale di deposito deve essergli notificato con l'invito a ritirare la cosa depositata.
Tutte le condizioni, sin qui considerate, si ripetono da quelle richieste dall'abrogato art. #1261#. Due innovazioni vanno, però, segnalate: la prima è la norma dell'art. 1212 cpv., ove si stabilisce che i1 deposito avente per oggetto somme di danaro può essere effettuato anche presso un istituto di credito (art. 251 a.) ; la seconda riguarda il deposito liberatorio o altri mezzi di liberazione forzata del debitore o quando il debito non di danaro sia, ma a) di cosa o non conservabile o facilmente deperibile o di dispendiosa custodia, oppure b) quando la cosa dovuta sia un immobile; nell'ipotesi sub a), poiché il deposito presuppone l'idoneità della cosa alla conservazione, il debitore, dopo l'offerta reale e l'intimazione a ritirarle, può farsi autorizzare a venderle nei modi stabiliti per le cose pignorate ed a depositarne il prezzo; nell'ipotesi sub b), il debitore, sempre dopo l'intimazione, può chiedere la nomina di un sequestratario, se non vi è giudizio pendente, al presidente del tribunale del luogo in cui si trova l'immobile; il presidente, dopo aver sentito il creditore, provvede, con decreto, contro cui è ammesso reclamo nei dieci giorni dalla notificazione, al presidente della corte d'appello. Al sequestratario il debitore trasferirà il possesso dell'immobile; dopo di che egli è liberato dall'obbligo (art. 1216).
Eccettuata l’ipotesi prevista da questo articolo la liberazione del debitore segue non immediatamente al deposito ma o alla sentenza c.d. di convalida del deposito o ad una dichiarazione di accettazione che ne faccia il creditore; tanto l'una quanto l'altra — che si pongono, perciò, quali requisiti per l'efficacia del deposito presuppongono un'iniziativa o del debitore a che sia emessa la sentenza di convalida o del creditore che accetta la cosa depositata iniziativa che non solo nell'un caso (in cui è evidente) ma pure nell'altro (in analogia di quanto è disposto circa l'offerta per intimazione), sarà notificata nelle forme prescritte per gli atti di citazione (art. 163 cod. proc. civ.).
Nulla dice il codice circa il termine entro cui e l'autorità innanzi alla quale deve proporsi l'istanza di convalida. Sul primo punto — taciuto anche dal vecchio codice — si applicheranno le norme generali in materia; sul secondo — per il quale, invece, il codice processuale abrogato aveva un articolo, il 908, che dichiarava, in via generale, competente per materia e valore, l’autorità giudiziaria del luogo in cui fu eseguito l'atto (offerta reale o deposito), dovrà dirsi che la competenza per il giudizio di convalida e in funzione della competenza per la causa principale; il giudice, cioè, che dovrà conoscere di questa, sarà competente a conoscere anche della domanda di validità del deposito.
La connessione tra deposito e sentenza di convalida o accettazione del creditore giustifica perché quello, se, prima che sia emessa la sentenza o resa la dichiarazione, venga ritirato dal debitore, non produce alcun effetto, il che vuol dire perpetuatio obligationis, con tutti gli accessori e le garanzie che a questa sono connessi. Si attua, attraverso il c.d. diritto di ripresa, riconosciuto ancor oggi al debitore, uno dei modi con cui viene purgata la mora del creditore, alla quale potrà seguire quella del debitore. Ma se il ritiro del deposito effettuato dal debitore avanti che esso produca l'effetto liberatorio, purga la mora del creditore e può dar successivamente origine ad una mora del debitore, nell'ipotesi in cui il ritiro sia stato consentito dal creditore, dopo, che egli stesso abbia dichiarato di accettarlo o sia intervenuta sentenza di convalida, la situazione non può essere identica alla precedente; di certo sta che, come dice l'art. 1213, 2° comma, il creditore non può rivolgersi contro i condebitori ed i fideiussori né valersi dei privilegi, del pegno e delle ipoteche che garantivano il credito; da questa disposizione — imposta dal giusto principio che al creditore non può essere consentito danneggiare la posizione dei condebitori e dei garanti in genere — si può desumere che l'obbligo principale rimane estinto nonostante il ritiro del deposito, giacché quello si è attuato dopo che questo ha determinato l'estinzione del rapporto obbligatorio; si potrebbe tutt'al più, e salva una diversa volontà del creditore — il quale, nel far ritirare il deposito dal debitore, può aver inteso rimettergli il debito — consentire a vedervi un nuovo rapporto obbligatorio avente identico contenuto di quello soluto, che riteniamo non può né perpetuarsi, in quanto l’art. 1210 cpv. lo dichiara estinto, né rivivere perché, se ciò fosse, esso dovrebbe rivivere con tutti i suoi accessori, il che è in contrasto con il cpv. dell'art. 1213.
Spese dell’offerta e del deposito
Le spese dell'offerta e del successivo deposito, se l'una e l'altro sono dichiarati validi — cioè effettuati nei casi e secondo le forme di legge gravano sul creditore, quale effetto del ritardo che egli ha frapposto all'adempimento della prestazione da parte del debitore (art. 1215); a carico di quest'ultimo, invece, restano le spese relative alla prestazione, giacché l'art. 1215 si riferisce solo alle spese dell'offerta reale e del deposito, mantenendo, così, fermo il principio dell'art. 1196.