(massima n. 1)
Nell'ipotesi in cui si configuri, per la violazione delle cosiddette «clausole di rientro» contenute in accordi sindacali aziendali in tema di ricorso alla cassa integrazione guadagni, il diritto dei lavoratori al risarcimento del danno per la protratta illecita sospensione del rapporto, l'obbligazione risarcitoria a carico dell'imprenditore presuppone la mora credendi del medesimo, da accertare in relazione all'onere giuridico a carico dei lavoratori, tenuti alla prestazione lavorativa in azienda alla scadenza del predeterminato termine di rientro (dies interpellat pro nomine), di cooperare per rendere possibile la ripresa dell'attivitą, offrendo le loro energie lavorative; il diritto soggettivo al rientro non ostacola poi il diritto dell'imprenditore di ricollocare in cassa integrazione gli stessi dipendenti gią sospesi.