(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)
22 Delle obbligazioni generiche né il codice vigente né il progetto della Commissione reale fanno una trattazione organica; ne discorrono a proposito del pagamento (art. 1245 Cod. civ, e art. 180 progetto del 1936) e a proposito della vendita (rispettivamente articoli 1451 e 325). Ma sembra preferibile il raggruppamento delle norme che le concernono.
23 Nessuna sostanziale modificazione è stata apportata alle corrispondenti previsioni del codice proposte del progetto del 1936. Dall'art. 7 risulta una descrizione della prestazione di genere non identica a quella adottata dalla Commissione reale. Questa, infatti, non ne chiarì la figura perché mantenne, nell'art. 180 del suo progetto, la formula dell'art. 1248 cod. civ.: "cosa determinata soltanto per la specie". Tale formula non distingue bene le prestazioni di genere dalle prestazioni di cosa certa e determinata, che tecnicamente vengono denominate di specie. Per indicare il contenuto della prestazione di genere non è parso opportuno ripetere la enunciazione negativa del codice e del progetto del 1936 ("il debitore non è tenuto a dare la migliore qualità, ma non può dare neppure la peggiore"): affermando, invece, in formula positiva, che si deve prestare la qualità media, si precisa più energicamente il limite del dovere di prestare. Quest'ultima dizione è stata da me adottata; ed essa viene, così, ad interpretare la norma dell'art. 209 del libro delle successioni, nella quale si era riprodotta la formula tradizionale.
L'art. 7 specifica ancora che deve essere medio pure il valore delle cose che il debitore è tenuto a prestare; ho così eliminato una lacuna dell'art. 1248 cod. civ. (art. 180 del progetto della Commissione reale).
E' chiaro, poi, dalla sua generica dizione, che la norma non vuol riferirsi soltanto all'obbligazione di dare in senso tecnico.
24 La disposizione che esclude il carattere generico alla prestazione di una intera e determinata massa doveva richiamarsi dal terreno della vendita alla parte generale, perché essa opera in un campo più vasto: basta pensare alla donazione e al testamento.
Il trasferimento di sede doveva necessariamente portare ad una formulazione del principio di versa da quella accolta nelle norme che dovevano assorbirsi; e così l'art. 8 non guarda né al solo lato della perfezione del contratto (art. 1451 cod. civ.) né al semplice problema del rischio (art. 325 progetto del 1936).
Si intende, però, argomentando a contrario, che la prestazione di massa deve, a tutti gli effetti, ritenersi come prestazione avente per oggetto una cosa certa e determinata.