Il soggetto che deve adempiere un'obbligazione avente ad oggetto la prestazione di cose determinate soltanto nel genere è tenuto a prestare una cosa di qualità non inferiore alla media, che non sia ottima ma neppure scadente. Nel diritto romano classico l'obligatus era tenuto a prestare una cosa qualsiasi rientrante nella categoria, purché non fosse da qualificare la peggiore. Fu a partire dal diritto giustinianeo che, invece, si configurò l'obbligo di prestare una cosa di valore medio.