(massima n. 1)
Il denaro è suscettibile di essere rivendicato ai sensi dell'art. 103 l.fall. nei confronti del depositario fallito, poiché quest'ultimo ne acquista la proprietà, in applicazione dell'art. 1782 c.c., solo se alla consegna si aggiunge l'attribuzione della facoltà di servirsene, sicché, in assenza di tale attribuzione, può essere effettuata la restituzione in natura, che non impone la riconsegna delle stesse cose ricevute ("idem corpus"), essendo sufficiente che si tratti di cose dello stesso genere, qualità e quantità.