(1)Il figlio, anche adottivo, e, in sua mancanza, i discendenti prossimi non sono tenuti all'adempimento dell'obbligo di prestare gli alimenti al genitore nei confronti del quale è stata pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale e, per i fatti che non integrano i casi di indegnità di cui all'articolo 463, possono escluderlo dalla successione.
Note
Il d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014, ha sostituito il termine potestà con "responsabilità genitoriale".