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Articolo 295 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Adozione da parte del tutore

Dispositivo dell'art. 295 Codice Civile

Il tutore [357] non può adottare la persona della quale ha avuto la tutela, se non dopo che sia stato approvato il conto della sua amministrazione [385, 386], sia stata fatta la consegna dei beni e siano state estinte le obbligazioni risultanti a suo carico o data idonea garanzia [1179] per il loro adempimento(1).

Note

(1) Si confronti, in proposito, quanto prescritto dalla L. 4 maggio 1983, n. 184 sulla disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori (in particolare dall'art. 55), nonchè dalla riforma seguente, operata con L. 28 marzo 2001, n. 149.

Ratio Legis

La ratio della norma è ancora una volta la tutela di colui che dovrà essere adottato, nello specifico garantendogli una esatta gestione del suo patrimonio amministrato dal tutore.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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