Cass. civ. n. 6820/2024
In tema di adozione di persone maggiori di età, nel sistema vigente prima delle modifiche degli artt. 294 e 297 c.c., in caso di adozione avvenuta da parte di uno solo dei coniugi, l'assenso dell'altro coniuge costituisce requisito di validità dell'adozione, ma non instaura un rapporto di filiazione tra l'adottato e il coniuge dell'adottante, essendo ammessa l'adozione da parte di una sola persona, salvo che gli adottanti siano marito e moglie.
Cass. civ. n. 3766/2024
In tema di adozione di maggiorenne: a) il giudice non può valutare discrezionalmente la sussistenza dell'interesse dell'adottando, effettuando controlli al riguardo; b) è invece sufficiente il consenso dell'adottante e quello dell'adottando, parti necessarie del procedimento, revocabile, l'uno e l'altro, fino alla pronuncia di adozione del tribunale, ovvero, in caso di rigetto, anche nel successivo giudizio di impugnazione; c) è altresì richiesto l'assenso del coniuge convivente dell'adottante o dell'adottando, che, in quanto mera condizione, può sopraggiungere o divenire irrilevante per la pronuncia della separazione dei coniugi anche nel giudizio di impugnazione (nella specie, la Suprema corte ha cassato la sentenza di appello che aveva pronunciato l'adozione, riformando quella di primo grado che invece l'aveva negata in ragione del mancato assenso del coniuge dell'adottante, sul presupposto che, nelle more, era stata omologata la separazione consensuale di costoro, senza però che, nel giudizio di secondo grado, fosse stato evocato l'adottando, anche al fine di verificare la permanenza del suo consenso all'adozione).