Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 3766 del 12 febbraio 2024

(3 massime)

(massima n. 1)

La revoca del consenso all'adozione da parte dell'adottante o dell'adottando è irrilevante solo dopo la sentenza del Tribunale che pronuncia l'adozione; se tale sentenza non è stata emessa, occorre verificare il persistere del consenso delle parti coinvolte nel procedimento.

(massima n. 2)

Nel procedimento di adozione di un maggiorenne, l'adottanda è parte necessaria e deve essere integrato il contradditorio nei suoi confronti, anche in caso di fatti sopravvenuti che influiscono sulla decisione.

(massima n. 3)

In tema di adozione di maggiorenne: a) il giudice non può valutare discrezionalmente la sussistenza dell'interesse dell'adottando, effettuando controlli al riguardo; b) è invece sufficiente il consenso dell'adottante e quello dell'adottando, parti necessarie del procedimento, revocabile, l'uno e l'altro, fino alla pronuncia di adozione del tribunale, ovvero, in caso di rigetto, anche nel successivo giudizio di impugnazione; c) è altresì richiesto l'assenso del coniuge convivente dell'adottante o dell'adottando, che, in quanto mera condizione, può sopraggiungere o divenire irrilevante per la pronuncia della separazione dei coniugi anche nel giudizio di impugnazione (nella specie, la Suprema corte ha cassato la sentenza di appello che aveva pronunciato l'adozione, riformando quella di primo grado che invece l'aveva negata in ragione del mancato assenso del coniuge dell'adottante, sul presupposto che, nelle more, era stata omologata la separazione consensuale di costoro, senza però che, nel giudizio di secondo grado, fosse stato evocato l'adottando, anche al fine di verificare la permanenza del suo consenso all'adozione).

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