Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 6820 del 14 marzo 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di adozione di persone maggiori di etā, il possesso di stato non ha funzione costitutiva dello status di figlio adottivo, in quanto l'ambito di applicazione dell'istituto č dal legislatore circoscritto alla sola sfera probatoria dei rapporti di filiazione. (Nella fattispecie in esame, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della corte d'appello che, in presenza di un valido atto di adozione, avvenuto nel 1956, da parte di uno solo dei coniugi, aveva correttamente escluso l'applicabilitā delle norme sul possesso di stato, quale fatto costitutivo dello status di figlio adottivo anche nei confronti del coniuge dell'adottante).

(massima n. 2)

In tema di adozione di persone maggiori di etā, nel sistema vigente prima delle modifiche degli artt. 294 e 297 c.c., in caso di adozione avvenuta da parte di uno solo dei coniugi, l'assenso dell'altro coniuge costituisce requisito di validitā dell'adozione, ma non instaura un rapporto di filiazione tra l'adottato e il coniuge dell'adottante, essendo ammessa l'adozione da parte di una sola persona, salvo che gli adottanti siano marito e moglie.

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