Il consenso dell'adottante e dell'adottando o del legale rappresentante [296, 297] di questo deve essere manifestato personalmente(1) al presidente del tribunale nel cui circondario l'adottante ha la residenza [43].
L'assenso(2) delle persone indicate negli articoli 296 e 297 può essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico [2699] o per scrittura privata autenticata [2702, 2703].
Note
(1)
In merito alla sussistenza dei requisiti, si rileva come questi debbano sussistere - a pena di nullità - nel momento della pronuncia del decreto. In merito invece al consenso, esso dovrà essere prestato verbalmente dalla persona fisica, mai tramite rappresentante.
(2)
L'assenso e il consenso devono essere puri, poiché non ammettono l'apposizione di elementi accidentali come il termine o la condizione [v.
1353].