(1)I coniugi possono, mediante convenzione stipulata a norma dell'articolo 162(2), modificare il regime della comunione legale dei beni [177] purché i patti non siano in contrasto con le disposizioni dell'articolo 161.
I beni indicati alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 179 non possono essere compresi nella comunione convenzionale(3).
Non sono derogabili le norme della comunione legale relative all'amministrazione dei beni della comunione [180] e all'uguaglianza delle quote limitatamente ai beni che formerebbero oggetto della comunione legale [194].
Note
(1)
L'articolo è stato così sostituito dall'art. 79 della L. 19 maggio 1975 n. 151.
(2)
La forma dovrà essere quella dell'atto pubblico
ad substantiam; è necessaria l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio per l'opponibilità ai terzi, e dovrà effettuarsi la trascrizione ai sensi dell'
art. 2643 del c.c., n. 3 se trattasi di convenzione di ampliamento, oppure ai sensi dell'
art. 2647 del c.c. co. I se trattasi di convenzione di riduzione.
(3)
I coniugi ben potranno instaurare tra loro un regime di comunione convenzionale (la cui natura è di "regime aperto alle determinazioni dei coniugi", non autonomo bensì entro i limiti degli artt. 210 e 211 c.c.: così Cian-Oppo-Trabucchi), modificando di tal guisa quello tipico (da qui il carattere suppletivo del regime legale, concordemente riconosciuto dalla dottrina), ma la detta convenzione riguarderà sempre il regime patrimoniale complessivo della famiglia e non può essere limitata a beni specifici compresi nella comunione legale (così Cass. 2954/2003); le convenzioni dispositive, miranti all'ampliamento dei beni personali condotti in comunione, sono leciti ed ammissibili, purchè determinati e non aventi ad oggetto patti successori.