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Articolo 210 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Modifiche convenzionali alla comunione legale dei beni

Dispositivo dell'art. 210 Codice Civile

(1)I coniugi possono, mediante convenzione stipulata a norma dell'articolo 162(2), modificare il regime della comunione legale dei beni [177] purché i patti non siano in contrasto con le disposizioni dell'articolo 161.

I beni indicati alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 179 non possono essere compresi nella comunione convenzionale(3).

Non sono derogabili le norme della comunione legale relative all'amministrazione dei beni della comunione [180] e all'uguaglianza delle quote limitatamente ai beni che formerebbero oggetto della comunione legale [194].

Note

(1) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 79 della L. 19 maggio 1975 n. 151.
(2) La forma dovrà essere quella dell'atto pubblico ad substantiam; è necessaria l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio per l'opponibilità ai terzi, e dovrà effettuarsi la trascrizione ai sensi dell'art. 2643 del c.c., n. 3 se trattasi di convenzione di ampliamento, oppure ai sensi dell'art. 2647 del c.c. co. I se trattasi di convenzione di riduzione.
(3) I coniugi ben potranno instaurare tra loro un regime di comunione convenzionale (la cui natura è di "regime aperto alle determinazioni dei coniugi", non autonomo bensì entro i limiti degli artt. 210 e 211 c.c.: così Cian-Oppo-Trabucchi), modificando di tal guisa quello tipico (da qui il carattere suppletivo del regime legale, concordemente riconosciuto dalla dottrina), ma la detta convenzione riguarderà sempre il regime patrimoniale complessivo della famiglia e non può essere limitata a beni specifici compresi nella comunione legale (così Cass. 2954/2003); le convenzioni dispositive, miranti all'ampliamento dei beni personali condotti in comunione, sono leciti ed ammissibili, purchè determinati e non aventi ad oggetto patti successori.

Ratio Legis

La disposizione mira ad impedire modificazioni della disciplina della comunione legale, imponendo requisiti di forma (art. 162 del c.c.) miranti a preservare la parità tra coniugi nei rapporti patrimoniali.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 210 Codice Civile

Cass. civ. n. 3085/2016

In relazione ai redditi dei beni che formano oggetto della comunione legale, l'art. 4 del TUIR prevede una imputazione necessaria dei medesimi, con la sola regola riservata alla eventuale previsione di modifiche convenzionali stipulate a mente dell'art. 210 cod. civ., sicché altre pattuizioni non sono idonee a modificare l'imputazione legale dei redditi ai fini fiscali.

Cass. civ. n. 21786/2008

I coniugi uniti in matrimonio prima dell'entrata in vigore della legge 19 maggio 1975, n. 151, e che, con apposita convenzione, abbiano deciso di ricomprendere nella comunione legale tutti i loro beni, ivi compresi quelli personali acquistati prima del matrimonio, hanno stipulato un atto che è da ritenere estraneo alla fattispecie tipica prevista dall'art. 228, secondo comma, della legge n. 151 del 1975, e che, tuttavia, è valido poiché manifesta la volontà di dare vita ad una comunione convenzionale - istituto previsto dall'art. 210 cod. civ. (esercitando una facoltà che solo arbitariamente avrebbe potuto essere esclusa per le famiglie già costituite).

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