(massima n. 1)
In relazione ai redditi dei beni che formano oggetto della comunione legale, l'art. 4 del TUIR prevede una imputazione necessaria dei medesimi, con la sola regola riservata alla eventuale previsione di modifiche convenzionali stipulate a mente dell'art. 210 cod. civ., sicché altre pattuizioni non sono idonee a modificare l'imputazione legale dei redditi ai fini fiscali.