(massima n. 1)
I coniugi uniti in matrimonio prima dell'entrata in vigore della legge 19 maggio 1975, n. 151, e che, con apposita convenzione, abbiano deciso di ricomprendere nella comunione legale tutti i loro beni, ivi compresi quelli personali acquistati prima del matrimonio, hanno stipulato un atto che č da ritenere estraneo alla fattispecie tipica prevista dall'art. 228, secondo comma, della legge n. 151 del 1975, e che, tuttavia, č valido poiché manifesta la volontą di dare vita ad una comunione convenzionale - istituto previsto dall'art. 210 cod. civ. (esercitando una facoltą che solo arbitariamente avrebbe potuto essere esclusa per le famiglie gią costituite).