Per la validità delle stipulazioni e delle donazioni [774], fatte nel contratto di matrimonio dall'inabilitato o da colui contro il quale è stato promosso giudizio di inabilitazione [417], è necessaria l'assistenza del curatore già nominato [424]. Se questi non è stato ancora nominato, si provvede alla nomina di un curatore speciale [732 c.p.c.](1).