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Articolo 110 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Celebrazione fuori della casa comunale

Dispositivo dell'art. 110 Codice Civile

Se uno degli sposi, per infermità o per altro impedimento giustificato all'ufficio dello stato civile(1), è nell'impossibilità di recarsi alla casa comunale [106], l'ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova lo sposo impedito e ivi, alla presenza di quattro testimoni(2), procede alla celebrazione del matrimonio secondo l'articolo 107 [137, 138].

Note

(1) L'impedimento giustificato di cui trattasi deve essere parificabile, quanto a portata, alla menzionata infermità, e quindi impedire con certezza il trasferimento presso la casa comunale per la celebrazione.
(2) Stante l'affievolimento della solennità del rito celebrato nel luogo di permanenza dell'infermo o impedito, il legislatore ha posto rimedio imponendo un numero doppio di testimoni rispetto a quello richiesto dal matrimonio celebrato presso la casa comunale.

Spiegazione dell'art. 110 Codice Civile

Questo articolo riproduce esattamente il cessato art. #97#.
È da notare che mentre il precedente art. 109 si riferisce non soltanto alla necessità, ma anche alla semplice convenienza, questo art. 110, trattandosi di derogare alla duplice disposizione dell'art. 106, per cui il matrimonio dev'essere celebrato pubblicamente e nella casa comunale, vuole che la richiesta deroga sia necessaria, vale a dire che ad uno degli sposi sia impossibile di recarsi alla casa comunale.
La legge accenna dapprima all'impedimento che più spesso si verifica, ossia all'infermità, se anche questa non ponga l'infermo in pericolo di vita. Fra le altre cause che impediscono di recarsi nella casa comunale è implicitamente considerato il caso di chi si trovi detenuto. Forse, in tale caso, ad impedire che della circostanza risulti nell'atto di matrimonio, si sarebbe potato consentire la celebrazione per procura.
Come della necessità o della convenienza di cui nell'articolo precedente, così della necessità di cui in questo art. 110, è giudice l'ufficiale dello stato civile.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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Massimiliano R. chiede
venerdģ 18/02/2011 - Lombardia

“Un individuo che intendesse celebrare matrimonio ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 del decreto presidenziale numero 396 del 2000, è tenuto a celebrare nella casa comunale, o è libero di scegliere la locazione per la celebrazione?

Se tenuto a celebrare in casa comunale, quali sono i requisiti per tale locazione, dato che alcuni comuni Italiani permettono celebrazioni in locazioni alternative agli uffici comunali?”

Consulenza legale i 18/02/2011

L'art. 1, comma 3, del D.P.R. 3 Novembre 2000 n. 396 recita: "Le funzioni di ufficiale dello stato civile possono essere delegate ai dipendenti a tempo indeterminato del comune, previo superamento di apposito corso, o al presidente della circoscrizione ovvero ad un consigliere comunale che esercita le funzioni nei quartieri o nelle frazioni, o al segretario comunale. Per il ricevimento del giuramento di cui all'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e per la celebrazione del matrimonio, le funzioni di ufficiale dello stato civile possono essere delegate anche a uno o più consiglieri o assessori comunali o a cittadini italiani che hanno i requisiti per la elezione a consigliere comunale".

Ai sensi dell'art. 106 del c.c. il matrimonio civile può essere celebrato esclusivamente all'interno della casa comunale del proprio comune di residenza o di altro comune (art. 109 del c.c.). La celebrazione in altro luogo è concessa, ex art. 110 del c.c. solo se uno degli sposti, per infermità o per altro impedimento giustificato all'ufficio dello stato civile, è nell'impossibilità di recarsi alla casa comunale.
Negli ultimi anni, alcuni comuni italiani, per venire incontro ai desideri di numerosi sposi, hanno "eletto" a casa comunale luoghi diversi dal municipio, come castelli o ville.
Il matrimonio non può essere celebrato in un luogo privo della suddetta autorizzazione comunale: sarà pertanto opportuno informarsi presso il comune competente sull'esistenza di luoghi eletti a casa comunale.