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Articolo 136 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Impedimenti conosciuti dall'ufficiale dello stato civile

Dispositivo dell'art. 136 Codice Civile

L'ufficiale dello stato civile che procede alla celebrazione del matrimonio, quando vi osta qualche impedimento o divieto di cui egli ha notizia(1), è punito con la sanzione amministrativa da euro 51 a euro 309(2).

Note

(1) Gli impedimenti dirimenti, ossia invalidanti, sono compresi dagli artt. 84 - 98. In presenza di essi, l'ufficiale di stato civile che non crede di poter procedere alla pubblicazione opera quanto descritto dall'art. 98 del c.c., ossia rilasciando un certificato (impugnabile con ricorso) corredato di motivazione.
(2) Anche per tale articolo vale quanto esplicitato nelle note di commento dei precedenti: le violazioni previste dagli artt. 134-142 sono state depenalizzate, e quindi divenute illeciti amministrativi punibili con sanzioni pecuniarie. L'evolversi della normativa in materia ha subito tali modificazioni dapprima con la l. 24 dicembre 1975, n. 706, in seguito con la più volte citata l. 24 novembre 1981, n. 689.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

102 Nell'art. 134 del c.c. non è stato aggiunto l'inciso "salvo che sia stata concessa dispensa", poiché è ovvio che, se c'è stata dispensa dalla pubblicazione, diventa legittima l'omissione della stessa. Non è stata neanche ritenuta accoglibile la proposta di qualificare come delitto il fatto previsto dall'art. 136 del c.c.. Vero è che questa ipotesi presenta una particolare gravità, ma certamente non superiore a quella che rivestono altre ipotesi contemplate nella stessa sezione, le quali, seguendo il medesimo criterio, si dovrebbero considerare delitti. In proposito occorre però rilevare che i fatti preveduti nella sezione in esame sono puniti sotto il prevalente riflesso che essi vengono ad ostacolare la regolare formazione degli atti di matrimonio. Essi sono stati quindi qualificati come reati di natura contravvenzionale, senza peraltro pregiudicare, come risulta dall'art. 142 del c.c., la eventuale applicazione di sanzioni più gravi, quando i fatti medesimi presentino gli estremi di un reato di maggiore entità.

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